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Entro il 31 marzo 2026, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare telematicamente all’INAIL i dati dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera aa), D. Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
La comunicazione riguarda tutti i datori di lavoro, pubblici e privati (art. 3, c. 1, D. Lgs. 81/2008), e non ha carattere annuale, essendo dovuta in presenza di specifiche condizioni.
In particolare, l’obbligo di comunicazione sorge qualora, nel corso dell’anno 2025, si sia verificata:
In assenza di variazioni rispetto ai dati già comunicati e presenti negli archivi dell’ente, non è richiesto alcun adempimento.
La figura dell’RLS presenta profili peculiari nel sistema prevenzionistico delineato dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Di seguito si analizzano ruolo, modalità di elezione, attribuzioni dell’RLS, sanzioni e fasi operative per la corretta gestione della comunicazione all’INAIL.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La nomina è un diritto dei lavoratori in ogni azienda che occupa almeno un lavoratore.
L’incarico ha solitamente durata triennale, salvo diversa previsione del CCNL applicato, ed è rieleggibile.
Salvo differenti disposizioni della contrattazione collettiva, l’elezione dell’RLS avviene di norma in occasione della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto ministeriale, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In relazione alla dimensione aziendale:
Il numero minimo di RLS è pari a:
Una volta eletto, l’RLS deve ricevere una formazione adeguata e aggiornamenti periodici, da svolgersi durante l’orario di lavoro e senza oneri a suo carico.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esercita le attribuzioni previste dall’art. 50 del D. Lgs. 81/2008. In particolare:
L’RLS deve disporre del tempo, dei mezzi e degli spazi necessari allo svolgimento dell’incarico, senza perdita di retribuzione, non può subire alcun pregiudizio a causa dell’esercizio delle sue funzioni e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
La carica di RLS è incompatibile con quella di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, RSPP o ASPP (art. 50 D. Lgs. 81/2008; Cass. Civ. n. 19965/2006).
Può ricoprire il ruolo di RLS qualsiasi lavoratore, anche con contratto a tempo determinato se previsto dal CCNL, o un membro della RSU designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali, ma non può essere il datore di lavoro, un dirigente con funzione datoriale, l’RSPP o ASPP, né un collaboratore o un consulente esterno.
L’RLS è tenuto al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 196/2003) e del segreto industriale, in riferimento alle informazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell’incarico. Inoltre, è tenuto a firmare il DVR solo per confermare l’avvenuta consultazione del documento, senza che ciò implichi responsabilità in merito alle decisioni aziendali.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INAIL, esclusivamente in modalità telematica, i nominativi degli RLS solo in caso di:
non è richiesta nuova comunicazione in caso di rieleggibilità del medesimo RLS alla scadenza del mandato.
La comunicazione deve contenere:
la procedura deve essere effettuata per ogni unità produttiva. Le aziende con più sedi sono pertanto tenute all’invio di più comunicazioni.
La comunicazione all’INAIL deve essere effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la nomina o la variazione. In assenza di modifiche, nessun adempimento è richiesto.
L’omessa comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 €.
la comunicazione all’INAIL ha natura esclusivamente informativa e non incide sulla validità della nomina dell’RLS. L’adempimento è tuttavia soggetto a verifica ispettiva e la sua omissione può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative.
In assenza di elezione, le funzioni sono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) o di sito produttivo, proveniente dagli enti bilaterali territoriali, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, garantendo così la rappresentanza per la sicurezza.
Le aziende o unità produttive che non hanno provveduto all’elezione o designazione dell’RLS partecipano al Fondo di cui all’art. 52 del D. Lgs. 81/2008, finanziato mediante il versamento all’INAIL di un contributo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore.
In sintesi:
l’RLS può rifiutare l’incarico?
Si. Trattandosi di un ruolo elettivo, il rifiuto è ammesso. In tal caso interviene il rappresentante territoriale (RLST).
la comunicazione INAIL va effettuata ogni anno?
Non più. L’obbligo di comunicazione sorge solo in caso di nuova nomina o designazione dell’RLS e in caso di variazione dei dati già trasmessi.
in caso di rielezione dello stesso RLS alla scadenza del mandato, va fatta nuova comunicazione telematica?
No. Non è richiesta alcuna nuova comunicazione.
1. Verifica preliminare
Nel corso dell’anno precedente si è verificata:
Se la risposta è sì, occorre procedere alla comunicazione all’INAIL.
2. Comunicazione telematica percorso sito INAIL
Documentazione da conservare:
La comunicazione va effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la nomina o la variazione, quindi entro il 31 marzo 2026 va fatta la comunicazione riguardante la nomina o variazione effettuata nel 2025.
(prezzi IVA esclusa)