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Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198 (GU n. 301 del 30 dicembre 2025), introduce all’art. 15 una misura dedicata al “rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni”. In sede di conversione, la disposizione è stata integrata con un elemento di raccordo rilevante: le linee guida ministeriali devono essere adottate tenendo conto delle procedure già elaborate da INAIL (anche con parti sociali e organismi paritetici), e tali procedure restano ferme fino ad eventuale aggiornamento, anche per evitare duplicazioni di adempimenti. Il presente articolo analizza il contenuto esatto della norma come risultante dalla legge di conversione, i profili applicativi e le azioni che i datori di lavoro e i loro consulenti devono considerare.
Il termine near miss — traducibile come “mancato infortunio” o “quasi incidente” — indica un evento che, pur non avendo prodotto lesioni o danni concreti, avrebbe potuto farlo in condizioni solo marginalmente diverse. Si tratta di un segnale predittivo di potenziali criticità del sistema produttivo.
La letteratura scientifica in materia di sicurezza occupazionale — a partire dalla Piramide di Heinrich (1931) — dimostra da decenni che per ogni infortunio grave si registrano numerosi incidenti minori e una moltitudine di near miss. Intercettare e analizzare questi ultimi significa agire preventivamente, prima che la catena causale si chiuda con conseguenze irreversibili.
Esempi tipici includono:
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) ha costruito un sistema di prevenzione articolato, fondato sulla valutazione dei rischi, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria. Tuttavia, esso non ha mai disciplinato in modo esplicito e vincolante la gestione dei near miss.
L’art. 28 del T.U., relativo alla valutazione dei rischi, prevede l’aggiornamento del DVR in caso di “infortuni significativi” o di modifiche organizzative, ma la prassi applicativa ha tradizionalmente escluso da questa categoria i mancati infortuni, in assenza di una definizione normativa vincolante.
Sul piano delle fonti non vincolanti, INAIL e la norma tecnica UNI ISO 45001:2018 avevano da tempo raccomandato il tracciamento dei near miss come elemento fondante di un sistema di gestione della sicurezza maturo. Ma la natura volontaristica di tali indicazioni ne limitava fortemente l’adozione, soprattutto nelle realtà di minori dimensioni.
Il D.L. 159/2025, convertito con L. 198/2025, colma — almeno in parte — questo vuoto, introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento una disposizione primaria dedicata al tracciamento dei mancati infortuni.
L’art. 15 recita: “Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni.” La norma si inserisce in un decreto che interviene su molteplici fronti della sicurezza sul lavoro: dal potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4), alla revisione del sistema della patente a crediti (art. 3), alle borse di studio per i superstiti di vittime di infortuni (art. 8).
Il fine dichiarato dall’art. 15 comma 1 è duplice: “promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e “ridurre l’incidenza degli infortuni”. Si tratta di obiettivi di sistema, la cui realizzazione è affidata a strumenti prevalentemente di natura soft (linee guida) e di raccolta dati (comunicazioni aggregate).
La legge di conversione ha confermato, all’art. 15, l’adozione di linee guida sul tracciamento e analisi dei mancati infortuni (near miss), aggiungendo però un elemento di fondamentale importanza operativa: le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure INAIL già elaborate (anche con parti sociali e organismi paritetici), e tali procedure restano ferme fino ad eventuale aggiornamento o integrazione, anche per evitare duplicazioni di adempimenti.
Significato pratico: le aziende che abbiano già adottato le procedure INAIL preesistenti sui mancati infortuni (es. nelle linee guida per settori specifici o nei documenti del sistema di gestione) non dovranno necessariamente ripartire da zero, ma potranno integrare i propri sistemi una volta emanate le linee guida ministeriali definitiva.
Questa integrazione ha tre conseguenze di rilievo per il consulente:
Il dispositivo normativo si sviluppa in due fasi distinte, confermate dalla legge di conversione:
La struttura dell’obbligo rimane costruita per gradi: la cornice normativa primaria definisce i principi e delega i contenuti operativi alle fonti secondarie. Non è stato introdotto, in sede di conversione, un regime sanzionatorio diretto per la mancata tenuta del registro dei near miss.
La norma circoscrive esplicitamente il campo di applicazione alle imprese con “più di quindici dipendenti”. La legge di conversione non ha modificato questa soglia. Questa rimane rilevante per tre ordini di ragioni:
Il decreto ministeriale previsto dalla norma dovrà individuare le modalità con cui le imprese comunicano:
Il riferimento ai soli “dati aggregati” è un elemento qualificante: la norma non impone, in questa fase, la trasmissione di schede analitiche sui singoli eventi, ma di dati statistici consolidati. I dati raccolti alimenteranno un “rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni” a cadenza annuale, orientato anche alla programmazione di politiche attive di prevenzione.
Il comma 2 dell’art. 15 precisa che “alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente”. Questa clausola significa che i costi di predisposizione e gestione degli strumenti di tracciamento restano a carico delle imprese, nell’ambito dei costi generali della prevenzione.
Monitorare le fonti secondarie ancora da emanare
Il quadro normativo primario è ora definitivo con la legge di conversione. Il professionista deve tuttavia monitorare le fonti secondarie ancora da emanare:
La modifica introdotta dalla L. 198/2025 all’art. 15 rende ora esplicito un percorso di compliance praticabile già oggi. Il consulente può:
Anche in assenza del decreto ministeriale attuativo, le aziende con più di 15 dipendenti possono utilmente avviare — con il supporto del consulente — una ricognizione interna per verificare:
Anche prima dell’emanazione delle linee guida, è buona prassi — e in prospettiva diventerà obbligo normativamente fondato — integrare nel DVR una sezione dedicata alla gestione dei near miss. Tale sezione dovrebbe descrivere almeno:
Il dato più critico nei sistemi di tracciamento dei near miss non è tecnico, ma culturale: i lavoratori tendono a non segnalare gli eventi mancati se temono conseguenze disciplinari o se percepiscono la segnalazione come inutile. Il professionista può supportare il datore di lavoro nel:
L’art. 15 del D.L. 159/2025, così come definitivamente convertito dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198, consolida la scelta del legislatore di fare del tracciamento dei near miss un adempimento di sistema, integrato nel governo della sicurezza aziendale. La legge di conversione non ha indebolito né depotenziato la norma: al contrario, l’ha rafforzata sul piano operativo, introducendo il raccordo con le procedure INAIL preesistenti e scongiurando il rischio di una duplicazione burocratica.
Il quadro che ne emerge è quello di un obbligo in divenire, i cui contenuti prescrittivi saranno definiti dalle fonti secondarie (linee guida e decreto ministeriale), ma la cui cornice normativa è ora stabile e definitiva. Le imprese con più di 15 dipendenti hanno tempo fino all’emanazione delle linee guida (30 aprile 2026) per prepararsi — ma non per attendere passivamente.
Il professionista che saprà anticipare questo processo — guidando i propri clienti verso una compliance proattiva anziché reattiva — offrirà un contributo di valore reale alla riduzione degli infortuni e al rafforzamento del presidio legale dell’impresa.
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Ragione sociale |
Metalmec S.r.l. |
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Settore |
Metalmeccanico |
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Organico |
42 dipendenti a tempo indeterminato + 5 somministrati stabili |
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Località |
Provincia di Brescia |
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DVR |
Aggiornato al 2024 |
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RSPP |
Esterno nominato |
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RLS |
Eletto |
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Certificazione |
Non certificata ISO 45001 |
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Near miss accaduto |
Febbraio 2026 — mancata investimento carrellista |
Metalmec S.r.l. è già inadempiente rispetto all’art. 15 del D.L. 159/2025 convertito con L. 198/2025 per non aver correttamente gestito il near miss di febbraio 2026? Quali sono gli obblighi immediatamente esigibili dall’azienda?
Allo stato attuale, Metalmec S.r.l. non è formalmente inadempiente rispetto all’art. 15 del D.L. 159/2025, così come definitivamente convertito dalla L. 198/2025, ma si trova in una posizione di rischio operativo che richiede un intervento immediato.
Perché non c’è ancora inadempimento formale:
Tuttavia, una vulnerabilità esiste: il DVR.
L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone che il DVR venga aggiornato a seguito di “infortuni significativi” o di mutamenti organizzativi rilevanti. L’episodio del carrellista presenta caratteristiche di significatività (rischio di investimento, carenza strutturale di segnaletica orizzontale) tali da poter essere contestato in sede ispettiva come elemento che avrebbe dovuto attivare una rivalutazione del rischio da movimentazione interna. Il consulente deve pertanto raccomandare al datore di lavoro di procedere quanto prima all’aggiornamento del DVR.
Le azioni concrete da intraprendere subito:
Nel computo dei “più di quindici dipendenti” rilevante ai fini dell’art. 15 del D.L. 159/2025 convertito, vanno inclusi i 5 lavoratori somministrati stabilmente utilizzati da Metalmec S.r.l.?
La questione è di grande rilievo pratico e, allo stato, richiede un ragionamento analogico in attesa delle fonti attuative. La legge di conversione non ha modificato la soglia né ha introdotto criteri di computo.
Criterio interpretativo raccomandato:
Nel caso di Metalmec S.r.l., l’organico rilevante ai fini dell’art. 15 è pertanto di 47 unità (42 dipendenti diretti + 5 somministrati stabili), ben al di sopra della soglia di 15. L’azienda è pacificamente destinataria degli obblighi della norma.
Raccomandazioni operative per il consulente:
(prezzi IVA esclusa)