27 marzo 2026

Mancati infortuni: da buona prassi a prescrizione normativa

L’art. 15 del D.L. 159/2025: obblighi, destinatari e implicazioni operative

Focus Lavoro n. 12 - 2026
Autore: Danilo Randazzo

Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198 (GU n. 301 del 30 dicembre 2025), introduce all’art. 15 una misura dedicata al “rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni”. In sede di conversione, la disposizione è stata integrata con un elemento di raccordo rilevante: le linee guida ministeriali devono essere adottate tenendo conto delle procedure già elaborate da INAIL (anche con parti sociali e organismi paritetici), e tali procedure restano ferme fino ad eventuale aggiornamento, anche per evitare duplicazioni di adempimenti. Il presente articolo analizza il contenuto esatto della norma come risultante dalla legge di conversione, i profili applicativi e le azioni che i datori di lavoro e i loro consulenti devono considerare.

 

Near miss: inquadramento concettuale

Il termine near miss — traducibile come “mancato infortunio” o “quasi incidente” — indica un evento che, pur non avendo prodotto lesioni o danni concreti, avrebbe potuto farlo in condizioni solo marginalmente diverse. Si tratta di un segnale predittivo di potenziali criticità del sistema produttivo.

La letteratura scientifica in materia di sicurezza occupazionale — a partire dalla Piramide di Heinrich (1931) — dimostra da decenni che per ogni infortunio grave si registrano numerosi incidenti minori e una moltitudine di near miss. Intercettare e analizzare questi ultimi significa agire preventivamente, prima che la catena causale si chiuda con conseguenze irreversibili.

Esempi tipici includono:

  • scivolamenti o inciampi senza caduta effettiva;
  • mancato contatto con organi in movimento di macchinari;
  • caduta di oggetti dall’alto in aree temporaneamente sgombre;
  • fuoriuscite di sostanze pericolose contenute prima dell’esposizione;
  • manovre errate di mezzi di movimentazione in prossimità di lavoratori.

Il quadro normativo previgente: una lacuna strutturale

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) ha costruito un sistema di prevenzione articolato, fondato sulla valutazione dei rischi, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria. Tuttavia, esso non ha mai disciplinato in modo esplicito e vincolante la gestione dei near miss.

L’art. 28 del T.U., relativo alla valutazione dei rischi, prevede l’aggiornamento del DVR in caso di “infortuni significativi” o di modifiche organizzative, ma la prassi applicativa ha tradizionalmente escluso da questa categoria i mancati infortuni, in assenza di una definizione normativa vincolante.

Sul piano delle fonti non vincolanti, INAIL e la norma tecnica UNI ISO 45001:2018 avevano da tempo raccomandato il tracciamento dei near miss come elemento fondante di un sistema di gestione della sicurezza maturo. Ma la natura volontaristica di tali indicazioni ne limitava fortemente l’adozione, soprattutto nelle realtà di minori dimensioni.

Il D.L. 159/2025, convertito con L. 198/2025, colma — almeno in parte — questo vuoto, introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento una disposizione primaria dedicata al tracciamento dei mancati infortuni.

L’art. 15 del D.L. 159/2025: il testo e la sua portata

Oggetto e finalità

L’art. 15 recita: “Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni.” La norma si inserisce in un decreto che interviene su molteplici fronti della sicurezza sul lavoro: dal potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4), alla revisione del sistema della patente a crediti (art. 3), alle borse di studio per i superstiti di vittime di infortuni (art. 8).

Il fine dichiarato dall’art. 15 comma 1 è duplice: “promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e “ridurre l’incidenza degli infortuni”. Si tratta di obiettivi di sistema, la cui realizzazione è affidata a strumenti prevalentemente di natura soft (linee guida) e di raccolta dati (comunicazioni aggregate).

Novità L. 198/2025 — Art. 15, comma 1 (integrazione in sede di conversione)

La legge di conversione ha confermato, all’art. 15, l’adozione di linee guida sul tracciamento e analisi dei mancati infortuni (near miss), aggiungendo però un elemento di fondamentale importanza operativa: le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure INAIL già elaborate (anche con parti sociali e organismi paritetici), e tali procedure restano ferme fino ad eventuale aggiornamento o integrazione, anche per evitare duplicazioni di adempimenti.

Significato pratico: le aziende che abbiano già adottato le procedure INAIL preesistenti sui mancati infortuni (es. nelle linee guida per settori specifici o nei documenti del sistema di gestione) non dovranno necessariamente ripartire da zero, ma potranno integrare i propri sistemi una volta emanate le linee guida ministeriali definitiva.

Questa integrazione ha tre conseguenze di rilievo per il consulente:

  • Le procedure INAIL esistenti in materia di near miss acquistano ora un riconoscimento normativo espresso: non sono più mera best practice, ma riferimento transitoriamente valido fino all’aggiornamento delle linee guida.
  • Le aziende certificate ISO 45001 o dotate di MOG 231 che hanno già implementato sistemi di segnalazione dei quasi-incidenti si trovano in una posizione di vantaggio, potendo valorizzare la documentazione già prodotta.
  • Il rischio di duplicazione burocratica — un tema sensibile per le micro e medie imprese — è esplicitamente presidiato dalla norma.

Linee guida e decreto ministeriale

Il dispositivo normativo si sviluppa in due fasi distinte, confermate dalla legge di conversione:

  • Prima fase — linee guida ministeriali: il Ministero del lavoro, d’intesa con l’INAIL e sentite le parti sociali, deve emanare linee guida entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto (quindi entro il 30 aprile 2026 circa). Con la modifica in conversione, tali linee guida dovranno tener conto delle procedure INAIL già elaborate. Le linee guida riguardano: (a) l’identificazione dei mancati infortuni; (b) il loro tracciamento; (c) la loro analisi.
  • Seconda fase — decreto ministeriale: con successivo decreto del Ministro del lavoro sono individuate le modalità con cui le imprese comunicano i dati aggregati, le azioni correttive o preventive intraprese, e i criteri per la redazione di un rapporto di monitoraggio nazionale annuale.

La struttura dell’obbligo rimane costruita per gradi: la cornice normativa primaria definisce i principi e delega i contenuti operativi alle fonti secondarie. Non è stato introdotto, in sede di conversione, un regime sanzionatorio diretto per la mancata tenuta del registro dei near miss.

Destinatari

La norma circoscrive esplicitamente il campo di applicazione alle imprese con “più di quindici dipendenti”. La legge di conversione non ha modificato questa soglia. Questa rimane rilevante per tre ordini di ragioni:

  • Coerenza con il T.U. 81/2008: la soglia di 15 dipendenti è già un discrimine applicativo rilevante in materia di sicurezza (ad es. per l’elezione del RLS).
  • Esclusione delle micro-imprese: le imprese fino a 15 dipendenti non sono destinatarie degli obblighi di comunicazione previsti dal comma 1, sebbene siano libere di adottare sistemi di tracciamento volontario.
  • Il perimetro soglia è ora definitivo: la legge di conversione ha confermato il limite senza modifiche, rendendo il perimetro applicativo stabile e pianificabile.

I dati aggregati e il rapporto nazionale

Il decreto ministeriale previsto dalla norma dovrà individuare le modalità con cui le imprese comunicano:

  • i “dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni”;
  • le “azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza”.

Il riferimento ai soli “dati aggregati” è un elemento qualificante: la norma non impone, in questa fase, la trasmissione di schede analitiche sui singoli eventi, ma di dati statistici consolidati. I dati raccolti alimenteranno un “rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni” a cadenza annuale, orientato anche alla programmazione di politiche attive di prevenzione.

Copertura finanziaria

Il comma 2 dell’art. 15 precisa che “alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente”. Questa clausola significa che i costi di predisposizione e gestione degli strumenti di tracciamento restano a carico delle imprese, nell’ambito dei costi generali della prevenzione.

Profili applicativi

Monitorare le fonti secondarie ancora da emanare

Il quadro normativo primario è ora definitivo con la legge di conversione. Il professionista deve tuttavia monitorare le fonti secondarie ancora da emanare:

  • Linee guida ministeriali sui near miss (attese entro il 30 aprile 2026): chiariranno la definizione di mancato infortunio, i criteri di identificazione e tracciamento, e — coerentemente con la modifica introdotta in conversione — il raccordo con le procedure INAIL già in vigore.
  • Decreto ministeriale sulle modalità di comunicazione dei dati aggregati: sarà emanato successivamente alle linee guida e definirà l’obbligo di reporting.
  • Decreti attuativi dell’art. 3 (patente a crediti): da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro marzo 2026), per definire le modalità di applicazione del badge nei settori ad alto rischio diversi dall’edilizia.
  • Decreto ex art. 5 su soggetti accreditati alla formazione sicurezza: da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge.

Valorizzare le procedure INAIL già esistenti

La modifica introdotta dalla L. 198/2025 all’art. 15 rende ora esplicito un percorso di compliance praticabile già oggi. Il consulente può:

  • Verificare se l’azienda cliente ha già adottato, anche parzialmente, procedure ispirate alle linee INAIL in materia di near miss (spesso presenti nelle aziende certificate ISO 45001 o dotate di MOG ex D.Lgs. 231/2001).
  • In caso affermativo, documentare l’esistenza di queste procedure come punto di partenza del sistema aziendale, da integrare una volta disponibili le linee guida ministeriali.
  • In caso negativo, avviare sin d’ora la predisposizione di una procedura di segnalazione ispirata alle best practice INAIL, con la consapevolezza che essa costituirà la base per il futuro adempimento normativo.

Avviare un’analisi del gap aziendale

Anche in assenza del decreto ministeriale attuativo, le aziende con più di 15 dipendenti possono utilmente avviare — con il supporto del consulente — una ricognizione interna per verificare:

  • se dispongono già di procedure di segnalazione degli eventi anomali (spesso presenti nelle aziende certificate ISO 45001);
  • se il DVR contempla un processo strutturato di raccolta e analisi degli eventi mancati;
  • se i lavoratori e i preposti sono formati sul riconoscimento e la segnalazione dei near miss;
  • se esiste un canale di segnalazione accessibile e privo di effetti ritorsivi percepiti.

Aggiornare il DVR e le procedure operative

Anche prima dell’emanazione delle linee guida, è buona prassi — e in prospettiva diventerà obbligo normativamente fondato — integrare nel DVR una sezione dedicata alla gestione dei near miss. Tale sezione dovrebbe descrivere almeno:

  • la definizione aziendale di “mancato infortunio” (con esempi riferiti ai rischi specifici del ciclo produttivo);
  • la procedura di segnalazione (chi segnala, a chi, con quale strumento e in quali tempi);
  • il processo di analisi e di individuazione delle azioni correttive;
  • le garanzie a tutela del segnalante (no blame culture).

Promuovere la cultura della segnalazione

Il dato più critico nei sistemi di tracciamento dei near miss non è tecnico, ma culturale: i lavoratori tendono a non segnalare gli eventi mancati se temono conseguenze disciplinari o se percepiscono la segnalazione come inutile. Il professionista può supportare il datore di lavoro nel:

  • strutturare interventi formativi specifici per lavoratori, preposti e RSPP;
  • comunicare internamente il valore della segnalazione come strumento di tutela collettiva, non di controllo individuale;
  • valorizzare i dati raccolti come base per il miglioramento continuo, rendendoli visibili ai lavoratori e al RLS.

Considerazioni conclusive

L’art. 15 del D.L. 159/2025, così come definitivamente convertito dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198, consolida la scelta del legislatore di fare del tracciamento dei near miss un adempimento di sistema, integrato nel governo della sicurezza aziendale. La legge di conversione non ha indebolito né depotenziato la norma: al contrario, l’ha rafforzata sul piano operativo, introducendo il raccordo con le procedure INAIL preesistenti e scongiurando il rischio di una duplicazione burocratica.

Il quadro che ne emerge è quello di un obbligo in divenire, i cui contenuti prescrittivi saranno definiti dalle fonti secondarie (linee guida e decreto ministeriale), ma la cui cornice normativa è ora stabile e definitiva. Le imprese con più di 15 dipendenti hanno tempo fino all’emanazione delle linee guida (30 aprile 2026) per prepararsi — ma non per attendere passivamente.

Il professionista che saprà anticipare questo processo — guidando i propri clienti verso una compliance proattiva anziché reattiva — offrirà un contributo di valore reale alla riduzione degli infortuni e al rafforzamento del presidio legale dell’impresa.

Riferimenti normativi

  • L. 29 dicembre 2025, n. 198 — Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 (GU n. 301 del 30 dicembre 2025)
  • D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 — Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile (GU n. 254 del 31-10-2025)
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
  • UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 — Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (richiamata dall’art. 10 del D.L. 159/2025 a sostituzione di OHSAS 18001:2007)
  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 — Razionalizzazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro
  • D.L. 2 marzo 2024, n. 19, conv. L. 29 aprile 2024, n. 56 — Patente a crediti (modificata dall’art. 3 del D.L. 159/2025 come convertito)

Ragione sociale

Metalmec S.r.l.

Settore

Metalmeccanico

Organico

42 dipendenti a tempo indeterminato + 5 somministrati stabili

Località

Provincia di Brescia

DVR

Aggiornato al 2024

RSPP

Esterno nominato

RLS

Eletto

Certificazione

Non certificata ISO 45001

Near miss accaduto

Febbraio 2026 — mancata investimento carrellista

Metalmec S.r.l. è già inadempiente rispetto all’art. 15 del D.L. 159/2025 convertito con L. 198/2025 per non aver correttamente gestito il near miss di febbraio 2026? Quali sono gli obblighi immediatamente esigibili dall’azienda?

 

Allo stato attuale, Metalmec S.r.l. non è formalmente inadempiente rispetto all’art. 15 del D.L. 159/2025, così come definitivamente convertito dalla L. 198/2025, ma si trova in una posizione di rischio operativo che richiede un intervento immediato.

Perché non c’è ancora inadempimento formale:

  • L’art. 15, comma 1, del D.L. 159/2025 convertito demanda la disciplina operativa a due fonti secondarie non ancora emanate: le linee guida ministeriali (attese entro aprile 2026) e il successivo decreto ministeriale. Sino all’emanazione di tali fonti secondarie, non esiste ancora un obbligo prescrittivo direttamente sanzionabile.
  • La modifica introdotta dalla L. 198/2025 (raccordo con procedure INAIL) non ha introdotto obblighi immediati aggiuntivi, ma ha anzi rafforzato la legittimità dei sistemi già esistenti.
  • La norma non ha ancora definito una soglia di “mancato infortunio” giuridicamente vincolante: la qualificazione dell’evento spetterà alle linee guida ministeriali.

Tuttavia, una vulnerabilità esiste: il DVR.

L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone che il DVR venga aggiornato a seguito di “infortuni significativi” o di mutamenti organizzativi rilevanti. L’episodio del carrellista presenta caratteristiche di significatività (rischio di investimento, carenza strutturale di segnaletica orizzontale) tali da poter essere contestato in sede ispettiva come elemento che avrebbe dovuto attivare una rivalutazione del rischio da movimentazione interna. Il consulente deve pertanto raccomandare al datore di lavoro di procedere quanto prima all’aggiornamento del DVR.

Le azioni concrete da intraprendere subito:

  • Formalizzare il near miss di febbraio 2026 con una scheda di segnalazione scritta, firmata dal capoturno e dal RSPP.
  • Aggiornare il DVR con la descrizione dell’evento, la nuova valutazione del rischio e le misure correttive (segnaletica orizzontale, corridoi pedonali protetti, specchi parabolici agli incroci).
  • Coinvolgere il RLS nell’analisi dell’evento e nell’individuazione delle misure correttive, documentando la consultazione.
  • Monitorare la pubblicazione delle linee guida ministeriali (entro aprile 2026) per adeguare tempestivamente la procedura aziendale, tenendo presente che esse dovranno raccordarsi con le procedure INAIL preesistenti.
     

Nel computo dei “più di quindici dipendenti” rilevante ai fini dell’art. 15 del D.L. 159/2025 convertito, vanno inclusi i 5 lavoratori somministrati stabilmente utilizzati da Metalmec S.r.l.?

La questione è di grande rilievo pratico e, allo stato, richiede un ragionamento analogico in attesa delle fonti attuative. La legge di conversione non ha modificato la soglia né ha introdotto criteri di computo.

Criterio interpretativo raccomandato:

  • In assenza di indicazioni specifiche nelle linee guida (ancora da emanare), il criterio interpretativo più coerente con la ratio della norma è quello sostanziale-funzionale: vanno conteggiati tutti i lavoratori che prestano la propria attività nell’unità produttiva con carattere di stabilità, indipendentemente dal tipo di contratto. A sostegno: l’art. 3 del D.Lgs.
  • 81/2008 estende l’applicazione del T.U. ai somministrati presso l’utilizzatore; la prassi consolidata per l’elezione del RLS (art. 47, D.Lgs. 81/2008) prevede già il computo dei somministrati per le soglie dimensionali.

Nel caso di Metalmec S.r.l., l’organico rilevante ai fini dell’art. 15 è pertanto di 47 unità (42 dipendenti diretti + 5 somministrati stabili), ben al di sopra della soglia di 15. L’azienda è pacificamente destinataria degli obblighi della norma.

Raccomandazioni operative per il consulente:

  • Adottare sin d’ora il criterio del computo sostanziale-funzionale per tutte le aziende clienti: in sede di futura verifica ispettiva, la scelta più conservativa risulterà sempre difendibile.
  • Monitorare le linee guida ministeriali: è probabile che contengano criteri espliciti di computo, eliminando l’incertezza interpretativa.
  • Prestare attenzione alle aziende “di confine” (12-15 dipendenti diretti), che potrebbero superare la soglia una volta inclusi i lavoratori somministrati o a progetto stabili.
     

 

Per sbloccare i contenuti, Abbonati ora o acquistali singolarmente.
  • FL - Mancati infortuni da buona prassi a prescrizione normativa.pdf (310 kB)
Mancati infortuni: da buona prassi a prescrizione normativa
€ 4,00

(prezzi IVA esclusa)

 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy