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Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 16828 di ieri, ha fornito chiarimenti circa l’efficacia dei periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione, trasferimento in corso (cioè pratiche accolte o il cui onere sia in corso di pagamento) ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per accedere alla salvaguardia prevista dal D.M. 1 giugno 2012. In particolare, viene chiarito che nel caso di accoglimento di domande di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso, aventi a oggetto periodi che determinino o concorrano a determinare la maturazione dei requisiti previsti per l’accesso ai requisiti pre-riforma (L. n. 214/2011), la sede territoriale accrediterà i periodi in questione, anche se non è ancora avvenuto il pagamento (rateale o in unica soluzione) dell’onere, esclusivamente ai fini della comunicazione di salvaguardia. A tal fine, la contribuzione in argomento sarà accreditata nel FPLD, utilizzando il codice di nuova istituzione “tipo documento 9” e nei Fondi speciali, utilizzando i codici di nuova istituzione “1S” per i riscatti e “2S”per le ricongiunzioni.
Periodi contributivi utili – Qualora l’assicurato intende presentare una seconda istanza di ricongiunzione, al fine di far valere i periodi contributivi utili alla maturazione dei requisiti per la salvaguardia, potrà presentare all’INPS una “segnalazione” dell’esistenza di tali periodi, corredata da una dichiarazione circa la propria intenzione di presentare domanda di ricongiunzione, entro e non oltre la fine del mese precedente quello di decorrenza della pensione indicato con la comunicazione di salvaguardia.
Contributi da trasferire nell’Ago – Per quanto riguarda, invece, i lavoratori cessati dal servizio a decorrere dal 31 luglio 2010, che intendano trasferire la contribuzione dai soppressi fondi Elettrici e Telefonici al FPLD, possono esercitare tale facoltà a titolo oneroso, dunque a domanda, a condizione che il richiedente non sia più iscritto al fondo e che in suo favore non sia stata liquidata la pensione a carico del fondo stesso. Ciò detto, qualora tali assicurati, ai fini della maturazione dei requisiti per la salvaguardia intendano trasferire periodi contributivi dai fondi Elettrici e/o Telefonici nell’AGO, ma non possano ancora trasferirli al FPLD in ragione del permanere dello stato di iscritto ai predetti fondi speciali, gli stessi potranno comunque presentare una dichiarazione circa la propria intenzione di inoltrare domanda di trasferimento, entro e non oltre la fine del mese precedente a quello di decorrenza della pensione indicato con la comunicazione di salvaguardia.
Informativa all’assicurato – L’assicurato dovrà essere informato di quanto finora detto mediante un’idonea informativa, da firmare per presa d’atto. Nel dettaglio, tale informativa dovrà precisare che: i periodi oggetto di riscatti e ricongiunzioni non ancora definite con l’integrale pagamento dell’onere sono stati considerati provvisoriamente ai soli fini della comunicazione di salvaguardia; la salvaguardia è condizionata al regolare versamento dell’onere di riscatto o di ricongiunzione secondo le vigenti disposizioni di legge e amministrative; al momento della liquidazione della pensione, l’INPS procederà alla verifica dell’effettivo e regolare pagamento dell’onere e, in caso di pagamento rateale, provvederà a richiedere il pagamento del debito residuo in unica soluzione o – ove previsto - ad effettuare la trattenuta sull’emolumento pensionistico delle rate di onere restanti nei limiti e secondo le vigenti disposizioni di legge e amministrative; la ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi assicurativi dell’interessato e non sono ammesse ricongiunzioni parziali; l’omesso versamento - in tutto o in parte - dell’onere di ricongiunzione o il ritardato versamento delle rate di onere di ricongiunzione comportano la rinuncia al ricongiungimento dei periodi secondo le vigenti disposizione di legge e amministrative; l’onere o le rate di onere di riscatto regolarmente versati e l’onere di ricongiunzione integralmente e regolarmente versato non saranno rimborsati e ciò anche nel caso in cui l’interessato non benefici della salvaguardia.