24 dicembre 2012

Salvaguardati. Chiarimenti sull’assegno straordinario

Definiti i criteri di ammissione all’assegno straordinario finalizzato alla salvaguardia con decorrenza “gennaio 2012”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – A breve sarà definita la graduatoria per accedere all’assegno straordinario finalizzato alla salvaguardia, con decorrenza “gennaio 2012”, dei soggetti di cui al D.M. 1° giugno 2012. Infatti, le Sedi territorialmente competenti dovranno, entro il 9 gennaio 2013, definire le domande di liquidazione dell’assegno straordinario di sostegno del reddito, finalizzate al raggiungimento del trattamento pensionistico con i requisiti previgenti alla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011), con decorrenza assegno compresa nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2013. Ciò al fine di autorizzare ulteriori accessi dal 1° febbraio 2013 sulla base delle eventuali disponibilità residue. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 20944/2012.

Salvaguardati - Come è noto, in deroga a quanto previsto dall’art. 24 della L. n. 214/2011, e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del citato decreto continuano ad applicarsi - nei limiti stabiliti – ad alcune categorie di lavoratori (art. 24, c. 14). In particolare, il regime previgente continua ad applicarsi – tra gli altri - ai lavoratori: che alla data del 4 dicembre 2011 siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, c. 28, della L. n. 662/1996; per i quali sia stato previsto, da accordi collettivi stipulati entro la medesima data, il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Criteri di ammissione - Il M.L.P.S., di concerto con il M.E.F., con il decreto del 1° giugno 2012 ha determinato in 17.710 unità il contingente interessato alla concessione del beneficio in commento. Inoltre, è stato disposto che i lavoratori, per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, restino a carico dei Fondi di solidarietà fino al compimento di almeno 62 anni di età ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. n. 214/2011. In particolare, le domande di assegno straordinario che non prevedano la permanenza nel Fondo fino ad almeno 62 anni di età devono essere integrate dalle aziende. Inoltre, per soddisfare la condizione dei 62 anni, i Comitati amministratori dei Fondi possono deliberare il prolungamento dell’erogazione dell’assegno straordinario anche oltre il limite di durata massima di permanenza del lavoratore nel Fondo prevista dai rispettivi regolamenti di settore. Ne consegue che per i soggetti destinatari delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà del settore credito ordinario il limite individuale di permanenza nel Fondo può superare il limite individuale di 60 mesi nel caso in cui l’assegno straordinario sia finalizzato all’accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità in applicazione della salvaguardia in argomento.

Secondo contingente - Con riferimento all’ulteriore contingente previsto dalla Legge n. 135/2012 (c.d. spending review), pari a 55.000 unità, si comunica che le nuove domande presentate con decorrenza assegno straordinario dal 1° febbraio 2013 avranno carattere di prenotazione e saranno acquisite dalle Sedi solo dopo l’autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale pensioni. In particolare, le domande di assegno straordinario per i lavoratori che perfezionano i requisiti per il pensionamento, devono essere presentate dalle aziende esodanti alle Sedi INPS competenti per la liquidazione della prestazione, necessariamente entro il mese antecedente la data presunta di risoluzione del rapporto di lavoro (ad esempio, entro il 31 dicembre 2012 nel caso la data prevista di cessazione del rapporto di lavoro sia il 31 gennaio 2013).

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