6 marzo 2013

Salvaguardati. Come gestire le domande?

Fornite alcune precisazioni in merito alla gestione delle posizioni dei lavoratori in mobilità ordinaria e di quelli cessati per accordi individuali
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Sospiro di sollievo per i lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011 per accordi individuali, che sono stati poi rioccupati antecedentemente all’entrata in vigore del D.I. 1 giugno 2012 in qualità di lavoratori subordinati in mobilità. Infatti, le istanze in parola vanno accolte in quanto all’epoca dei fatti i lavoratori in questione risultavano obbligati ad accettare l’offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in mobilità. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 3890 di ieri, fornendo alcune indicazioni operative per la gestione delle posizioni interessate dalla salvaguardia prevista dalla manovra “Salva-Italia” (art. 24, c. 14, della L. n. 214/2011); e in particolare dei lavoratori in mobilità ordinaria e dei lavoratori cessati per accordi individuali di cui all’art. 2, c. 1, lett. g) del suddetto decreto.

Lavoratori in mobilità ordinaria - Partendo dai lavoratori in mobilità ordinaria, per i quali è stata aggiornata la procedura Unicarpe per la trattazione delle domande relative ai soggetti inclusi in “Monitoraggio 65000”, la data di fine della mobilità viene acquisita in automatico. Tuttavia, esistono alcune posizioni dove la data di fine mobilità non può essere acquisita in automatico e viene presentato il seguente messaggio: “PRESENZA DI DOMANDA DI MOBILITÀ IN DEROGA DA SOTTOPORRE A VERIFICA DELL’OPERATORE DEL SOSTEGNO AL REDDITO”. In pratica, tale messaggio sta a indicare che il lavoratore è destinatario di un provvedimento di mobilità in deroga alla normativa ordinaria a seguito di apposita decretazione Ministeriale o Regionale. Tale decretazione regionale, in particolare, può riguardare: lavoratori licenziati da aziende non destinatarie di mobilità ordinaria; lavoratori che hanno terminato la mobilità ordinaria.

Lavoratori cessati per accordi individuali – Con riferimento ai lavoratori cessati, entro il 31 dicembre 2011, per accordi individuali di cui all’art. 2, c. 1, lett. g), del D.I. 1 giugno 2012, che dichiarano di essere stati rioccupati antecedentemente all’entrata in vigore della normativa in argomento in qualità di lavoratori subordinati in mobilità, le istanze in parola vanno accolte in quanto all’epoca dei fatti i lavoratori in questione risultavano obbligati ad accettare l’offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in mobilità. Le certificazioni di salvaguardia dei c.d. 65.000, relative ai lavoratori cessati e che si trovano nelle condizioni sopra indicate devono essere definite senza tener conto delle eventuali rioccupazioni a tempo determinato intervenute entro il 24 luglio 2012. Pertanto, le certificazioni di salvaguardia dei c.d. 65.000, relative ai lavoratori cessati e che si trovano nelle condizioni sopra indicate devono essere definite senza tener conto delle eventuali rioccupazioni a tempo determinato intervenute entro il 24 luglio 2012. Ne consegue che l’indicazione dell’assenza di rioccupazione prevista nell’art. 2, c. 1, lett. g), del D.I. 1 giugno 2012 non deve essere applicate ai lavoratori in parola.

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