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L’INPS, con il messaggio n. 3890 del 5 marzo 2013, ha fornito alcune indicazioni operative per la gestione delle posizioni interessate dalla salvaguardia prevista dalla manovra “Salva-Italia” (art. 24, c. 14, della L. n. 214/2011); e in particolare:
- dei lavoratori in mobilità ordinaria;
- dei lavoratori cessati per accordi individuali di cui all’art. 2, c. 1, lett. g) del D.I. 1.06.2012.
In particolare con riferimento ai lavoratori cessati, entro il 31 dicembre 2011, per accordi individuali di cui all’art. 2, c. 1, lett. g), del D.I. 1 giugno 2012, che dichiarano di essere stati rioccupati antecedentemente all’entrata in vigore della normativa in argomento in qualità di lavoratori subordinati in mobilità, le istanze in parola vanno accolte in quanto all’epoca dei fatti i lavoratori in questione risultavano obbligati ad accettare l’offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in mobilità.
(prezzi IVA esclusa)