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Premessa – Come previsto dal D.M. 1.06.2012 (c.d. decreto esodati) il Ministero del Lavoro ha istituito le Commissioni che avranno il compito di esaminare, per alcune categorie di soggetti, la validità delle istanze presso le D.T.L. territorialmente competenti. Ciascuna commissione sarà composta da due funzionari della DTL, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un funzionario dell’INPS, designato dal corrispondente Direttore provinciale dello stesso Istituto. In particolare, stiamo parlando della prima tranche di “esodati”, pari a 65 mila lavoratori, mentre per il secondo contingente (55 mila lavoratori) previsti nel decreto sulla spending review (L. n. 135/2012) bisognerà attendere ancora un po’. Infatti, il decreto di attuazione del M.L.P.S. verrà emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della suddetta legge, vale a dire entro il prossimo ottobre. Nel complesso, per questi 120 mila esodati lo Stato impiegherà poco più di 9 miliardi di euro.
Chi deve presentare l’istanza? – Il primo pacchetto di lavoratori capaci di aggirare il nuovo regime previdenziale approvato con il decreto “Salva-Italia” (L. n. 214/2011) può essere suddiviso in due gruppi. Un primo gruppo riguarda tutti quei lavoratori che devono obbligatoriamente presentare apposita istanza alla D.T.L., entro il 21 novembre 2012, per godere dell’esenzione; il secondo, invece, non deve presentare alcuna istanza, ma dovrà solo attendere che l’INPS accerti la sussistenza dei requisiti.
Primo gruppo – In particolare, sono obbligati a presentare l’istanza: i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultavano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave e quelli che avevano in corso alla data del 4 dicembre 2011 l'istituto dell'esonero. Entrambe le categorie dovranno allegare alla domanda l'autocertificazione con la quale si attesta che esiste il provvedimento di esonero o di congedo, indicando gli estremi di tali atti. Rientrano nel primo gruppo anche quei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con riferimento a quest’ultima categoria di lavoratori, va precisato che la domanda va presentata a uffici differenti, a seconda delle caratteristiche dell’accordo con cui è stata definita la cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, se tale accordo aveva carattere individuale, la domanda dovrà essere presentata alla D.T.L. innanzi alla quale la risoluzione consensuale è stata sottoscritta. Se invece l'accordo di risoluzione si basava su intese collettive o piani di incentivo all'esodo, la domanda dovrà essere presentata alla D.T.L. competente per territorio rispetto al luogo di residenza del lavoratore.
L’esito – Le istanze saranno esaminate non appena scade il termine per la loro presentazione (21 novembre 2011). Da qui scattano i 30 giorni entro i quali le Commissioni decideranno se accogliere o rigettare le domande pervenute. L’esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell'INPS, anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC. In caso di rigetto, invece, il lavoratore ha 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento dello stesso, per proporre istanza di riesame innanzi alla D.T.L. presso cui è stata presentata l’istanza stessa.
Secondo gruppo – Nessun obbligo risiede, invece, nei confronti delle restanti categorie di lavoratori, ossia: contributori volontari, lavoratori bancari collocati nel fondo esuberi, lavoratori in mobilità ordinaria o lunga. In tali casi, la validità o meno dei requisiti in capo agli interessati viene accertata direttamente dall’INPS.