15 luglio 2014

Sanzioni civili e interessi di dilazione. Riduzioni incompatibili

La riduzione delle sanzioni civili si sovrappone con la riduzione degli interessi di dilazione

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – La riduzione delle sanzioni civili non è compatibile con la riduzione degli interessi di dilazione. Infatti, qualora un contribuente unitamente alla deliberazione favorevole della domanda di dilazione abbia ottenuto la riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la riduzione degli interessi di dilazione, sovrapponendosi all’agevolazione già concessa con la riduzione delle sanzioni civili, dovrà essere definita con parere sfavorevole. È questo il chiarimento principale che deriva dal messaggio INPS n. 5985 di ieri, fornendo ulteriori precisazioni in ordine agli elementi da considerare nella definizione dell’istruttoria delle richieste che, anche se concluse con esito negativo, andranno sempre sottoposte alla valutazione del competente Ministero del Lavoro.

La normativa - La riduzione degli interessi di dilazione, disciplinato dal D.L. n. 402/1981 (convertito nella L. n. 537/1981), può essere riconosciuta qualora le aziende tenute all’obbligo contributivo CIG abbiano ottenuto l’autorizzazione alla CIGS e che il periodo sia lo stesso o immediatamente contiguo a quello di fruizione della CIG. A tal proposito, l’Istituto previdenziale è più volte intervenuto per ridisegnare tale procedimento stabilendo che la trattazione delle domande di riduzione degli interessi di dilazione deve avvenire a livello centrale. Pertanto, al fine di garantire una gestione unitaria delle istanze nei confronti del MLPS competente per la relativa decisione, le strutture territoriali dovranno trasmettere le richieste di riduzione degli interessi di dilazione, opportunamente documentate, direttamente alla Direzione Centrale Entrate.

L’istruttoria – Con riferimento all’istruttoria da seguire, l’INPS chiarisce che bisogna far riferimento ai contenuti della deliberazione del 15 marzo 1990 del Comitato Interministeriale per il coordinamento della Politica Industriale “Determinazione di agevolazioni previste dall’art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537, recante disposizioni in materia di contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni” con la quale sono stati precisati i parametri di valutazione sulla base dei quali il medesimo Comitato effettua gli accertamenti relativamente alle agevolazioni previste dalla norma.

Delibera CIPI - In particolare, al punto 4 il CIPI, oltre a chiarireche elemento prioritario di valutazione è costituito dal corretto comportamento dell’impresa nel pagamento del debito contributivo e nel puntuale assolvimento delle rateazioni concesse, ha inoltre stabilito che ove il richiedente “abbia già ottenuto a proprio favore provvedimenti di regolarizzazione contributiva agevolata, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, non si darà corso alla concessione di ulteriori benefici per le medesime omissioni contributive”. Di conseguenza, nel caso il contribuente unitamente alla deliberazione favorevole della domanda di dilazione abbia ottenuto la riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la riduzione degli interessi di dilazione, sovrapponendosi all’ agevolazione già concessa con la riduzione delle sanzioni civili, dovrà essere definita con parere sfavorevole.
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