Premessa – Tra i diversi interventi previsti nell’ambito del decreto “Sblocca Italia”, trova spazio uno stanziamento di 728 milioni di euro per rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014. Risorse finanziare, queste, che si accumulano a quello già previsto per il corrente anno, arrivando complessivamente a 1 miliardo e 720 milioni di euro. L’ulteriore finanziamento, fa sapere il ministero del Welfare, deriva sostanzialmente da tre fonti: interventi non andati in porto, risorse ministeriali destinate alla formazione continua e solo in misura limitata alle risorse da destinare ai fondi interprofessionali.
Le nuove regole – In materia di CIGD, si rammenta che dal 1° agosto 2014 sono intervenute le nuove regole, disciplinate dal D.I. n. 83473/2014, che stabiliscono i criteri di ordine generale a cui attenersi nella gestione dell’integrazione salariale. In particolare:
• possono richiedere il trattamento di CIGD solo le imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile, con l’esclusione quindi dei datori di lavoro non imprenditori;
• il trattamento può essere concesso ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, purché in possesso di una anzianità lavorativa di almeno 8 mesi presso l’azienda richiedente (12 mesi nel 2015);
• il trattamento può essere concesso ai lavoratori che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione.
La concessione – Quanto al periodo di concessione della CIGD, è previsto che quest’ultimo decorra dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi nell'arco di un anno; mentre, per il periodo “1° gennaio 2015-31 dicembre 2015” la durata non può essere superiore a 5 mesi nell'arco di un anno.
Le istanze - La domanda di concessione deve essere presentata, corredata dal testo dell’accordo sindacale, in via telematica all'INPS e alla Regione. Inoltre, i modelli per l'erogazione del trattamento devono essere presentate all’INPS entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.
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