Stop alla segnalazione certificata di inizio attività, o Scia per le autorizzazioni, o licenze di locali e attività di spettacolo soggette all’agibilità di cui all’art. 80 Tulps. Mentre per gli eventi che superino le 24 ore (quali manifestazioni fieristiche, artistiche, musicali e per i pubblici locali con capienza da 200 persone in su), servirà il lascia passare da parte della commissione di vigilanza, in quanto la Scia non può sostituire le verifiche della suddetta commissione. La Scia quindi resta solo per le piccole attività.
A darne notizia è stato il Ministero dell’Interno con la nota n. 557/2015.
La Scia – La Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/90, produce infatti effetti immediati.
La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese è sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
La compilazione dei campi nei modelli e l’aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l’attività.
Chiarimenti Ministero dell’Interno - I chiarimenti del Ministero dell’Interno traggono origine da un’attività di controllo esperita nel territorio della provincia di Udine, nel corso della quale sono emerse divergenze sull’interpretazione della normativa vigente in materia di pubblici spettacoli tra gli orientamenti che riflettono le indicazioni ministeriali e quelli dei Comuni che, invece recepirebbero le differenti indicazioni dalla Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia. In particolare, sono state rappresentate riserve sulle linee interpretative sostenute dalla Regione in merito:
• alla tesi per cui la relazione tecnica di cui al co. 2 dell’art. 141 Reg. Tulps, nel caso di locali o impianti con capienza complessiva pari a o superiore a 200 persone, sostituirebbero sia le verifiche e gli accertamenti tecnici che competono alle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, sia il parere previsto sui progetti di nuovi teatri o di altri locali di pubblico spettacolo;
• alla tesi per cui sarebbero da ritenere sottoposti a Scia, non solo gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, ma tutti i procedimenti di rilascio della licenza, indipendentemente dalla capienza del locale o dell’impianto nel quale lo spettacolo o l’intrattenimento sono previsti.
Il Ministero dell’Interno condivide pienamente, in relazione ad entrambi i punti, la ricostruzione interpretativa appena riassunta, che presuppone una lettura radicale e non pienamente ancorata né al tenore testuale delle disposizioni vigenti né ai principi generali.
Dunque, niente segnalazione certificata di inizio attività, o Scia per le autorizzazioni, o licenze di locali e attività di spettacoli soggette all’agibilità di cui all’art. 80 Tulps. Inoltre, il presupposto per la sufficienza di una Scia è la natura strettamente vincolata dell’atto autorizzativo da essa sostituito, subordinatamente al mero accertamento positivo dei presupposti e dei requisiti di legge, laddove il parere delle commissioni di vigilanza sui luoghi di spettacoli, e le licenze di abilità o di esercizio che ne conseguono, presuppongono l’esercizio della discrezionalità tecnica, commisurata a ciascuno specifico locale o impianto.
In tal modo, lo snellimento procedurale cui l’applicazione generalizzata della Scia sarebbe preordinato, applicato agli eventi di qualsiasi dimensione ed entità, sulla base di una ricostruzione giuridica che non pare condivisibile, si tradurrebbe nella rinuncia a comprovate garanzie di sicurezza, rendendo puramente ipotetiche le possibilità di controllo effettivo, con il risultato di affidare la positiva conclusione della manifestazione alla spontanea responsabilità e alla competenza dell’organizzatore.