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Premessa – Gli Istituti scolastici che hanno alle proprie dipendenze lavoratori socialmente utili (con contratti di co.co.co.), i quali hanno superato la quota di agevolazione contributiva (pari a 9.296,22 euro), dovranno ora procedere alla restituzione delle quote indebitamente fruite. In particolare, il versamento dell’indebito dovrà essere effettuato in unica soluzione, entro tre mesi dal ricevimento della lettera inviata dall’INPS oppure entro lo stesso termine dovrà essere presentata dall’Istituto scolastico domanda di dilazione, fino a un massimo di 24 mesi, senza applicazione di sanzioni. Scaduto tale termine saranno applicate le sanzioni per morosità. A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 20194 del 7 dicembre 2012.
La normativa – Come è noto, l’art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 81/2000 e le successive indicazioni operative stabilite dal M.L.P.S. in accordo con il M.I.U.R., hanno previsto che i lavoratori socialmente utili, stabilizzati dalle Scuole con contratti di co.co.co., fossero esonerati dal versamento all’INPS della propria quota di contribuzione fino all’importo massimo di € 9.296,22.
La verifica – Tuttavia, a seguito di una ricognizione effettuata dall’INPS, è emerso che la maggior parte dei lavoratori – che hanno rapporti di collaborazione sin dalla data di applicazione della predetta norma – hanno superato, nel corso degli anni, il suddetto importo massimo. Pertanto, si è reso necessario prevedere la restituzione delle quote di agevolazione di cui gli stessi hanno indebitamente beneficiato. A tal fine, l’INPS ha inviato di recente agli Istituti scolastici interessati una lettera contenente le modalità di recupero delle quote di agevolazione contributiva indebitamente fruite da parte dei collaboratori ex LSU che hanno superato il predetto importo. Al riguardo l’INPS tiene a precisare che è la scuola a dover ottemperare agli adempimenti indicati nella predetta lettera.
Recupero dell’indebito – Nel dettaglio, il versamento dell’indebito dovrà essere effettuato in unica soluzione, entro tre mesi dal ricevimento della citata lettera oppure entro lo stesso termine dovrà essere presentata dall’Istituto scolastico domanda di dilazione, fino a un massimo di 24 mesi, senza applicazione di sanzioni. Scaduto tale termine saranno applicate le sanzioni per morosità. Nulla è stato specificato in merito alle modalità di recupero di tali indebiti da parte degli Istituti scolastici nei confronti dei propri collaboratori, in quanto tale recupero attiene al rapporto privato esistente tra committente e collaboratore. Pertanto, ogni Scuola, in piena autonomia, potrà effettuarlo secondo modalità da concordare con i lavoratori interessati, tenendo conto della predetta facoltà di dilazione anche al fine di evitare eventuali disagi economici ai lavoratori interessati.
Ulteriori disposizioni - Infine, con riferimento alle denunce Emens da rettificare, l’INPS tiene a precisare che per il mese in cui l’agevolazione contributiva ancora utilizzabile non copre tutto l’importo contributivo dovuto dal lavoratore è necessario che gli Istituti scolastici inviino due nuove denunce Emens: la prima relativa alla parte d’imponibile contributivo per il quale si può usufruire dell’agevolazione rimanente e la seconda relativa alla parte restante dell’imponibile.