31 dicembre 2012

Servizio di prevenzione unico per i gruppi d’impresa

È possibile istituire un unico servizio di prevenzione e protezione nelle aziende con più unità produttive
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 1/2012, chiarisce che nei casi di aziende con più unità produttive, nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Il quesito – Il CNAPPC ha avanzato richiesta di interpello per conoscere la posizione della Commissione interpelli in ordine alle questioni applicative poste dalla circolare regionale n. 1273 del 26.07.2010 dell’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia, nonché in generale in merito al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell’ambito delle strutture del SSN e del SSR siciliano.

Servizio di prevenzione e protezione – In via preliminare, va precisato che la Commissione si esprime esclusivamente in maniera generale sulla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, in quanto ritiene di non poter dare alcune indicazioni “in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell’ambito delle strutture del SSN e del SSR siciliano”. Tuttavia, ritiene di poter estrapolare dalle “questioni applicative poste dalla circolare regionale” il quesito relativo al campo di applicazione dell’art. 31, c. 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazione, ossia “nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione”. In particolare, i datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Obbligatorietà del servizio di prevenzione
- L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è obbligatoria nei seguenti casi: nelle aziende industriali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; nelle centrali termoelettriche; negli impianti ed installazioni di cui agli art. 7, 28 e 33 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Unico servizio di prevenzione – Come appena accennato, nei casi di aziende con più unità produttive, nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. Tale istituzione può avvenire "all'interno dell’azienda" o "dell'unità produttiva”, pertanto nei casi individuati nel comma 6, il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito anche internamente all'azienda e non necessariamente internamente alla singola unità produttiva.

Conclusioni – Infine, la Commissione interpelli tiene a precisare che il servizio di prevenzione e protezione dovrà essere adeguato per garantire l’effettività dello svolgimento dei compiti previsti dall'art. 33 per tutte le unità produttive. Pertanto egli rimane l'unico soggetto titolare della scelta e della designazione del RSPP, in quanto obbligo indelegabile.

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