Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 4411/2014, ha fornito le istruzioni operative per la gestione amministrativa delle domande per il finanziamento di interventi formativi per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati di lavoratori collocati in CIGS/mobilità da un’azienda soggetta a procedura concorsuale per cessazione di attività. In particolare, ai fini dell’erogazione della citata prestazione integrativa, il lavoratore deve presentare un’unica domanda di ammissibilità/erogabilità, tramite delega all’associazione datoriale “Assaereo”, compilando il modello di domanda “COD. SR121”. Il modello, compilato in ogni sua parte, sarà consegnato dal lavoratore alla predetta Associazione datoriale che lo inoltra direttamente al Comitato Amministratore del Fondo Speciale del trasporto aereo mediante il modello di domanda telematizzato “COD.SR121”, utilizzando la procedura “DiResCo” (Dichiarazione di Responsabilità del Contribuente) disponibile sul sito dell’INPS (
www.inps.it).
Istruttoria delle domande - L’istruttoria delle domande è effettuata dal Sottocomitato del Fondo Speciale del Trasporto Aereo che trasmette la proposta al Comitato Amministratore del Fondo stesso per l’adozione della delibera di ammissibilità/erogabilità (totale/parziale) o di reiezione. Le domande validate saranno liquidate dalle Strutture territoriali INPS competenti in base alla residenza del lavoratore. L’importo deliberato è rendicontato nella “gestione rendicontazioni”. Solo nel caso in cui l’importo della delibera di ammissibilità/erogabilità sia superiore a € 10.000, le strutture territoriali INPS, prima del pagamento, sono tenute ad effettuare la verifica di regolarità nei confronti di Equitalia.
Profili fiscali - Si precisa inoltre che le prestazioni integrative del Fondo del trasporto Aereo per interventi formativi relativi al mantenimento di brevetti, licenze o attestati, per effetto dell’art 6 del Tuir, sono da ritenersi reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente quindi, sono assoggettate alle aliquote previste all’art. 11 del TUIR, con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir, qualora non siano già fruite su altra prestazione erogata dall’Istituto.