Nuove tutele per i lavoratori appartenenti al settore del traporto aereo e del sistema aeroportuale. Infatti, il 21 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. n. 95269 del 25 marzo 2016 che disciplina il funzionamento del Fondo di solidarietà per i predetti lavoratori, attuando quanto previsto all'art. 40, co. 9 del D.Lgs. n.148/2015. Il Fondo, in particolare, ha lo scopo di:
• assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa dell'ASpI/NASpI o dell'indennità di mobilità;
• assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, un’integrazione salariale;
• prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all'esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
• contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea.
Gestione del Fondo – Il Fondo di solidarietà è gestito da un Comitato amministratore composto da esperti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori istitutive del Fondo in numero complessivamente non superiore a dieci. Il Comitato amministratore si compone altresì di due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente, del MLPS e del MEF.
Prestazioni – Ai sensi dell’art. 5 del Decreto in trattazione, il Fondo assicura le seguenti prestazioni:
1. prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di CIGS anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà. La durata massima delle prestazioni integrative è pari alla durata dell'ammortizzatore sociale di cui ciascun lavoratore è beneficiario;
2. in relazione alle indennità di mobilità o di ASpI/NASpI, richieste e godute per il periodo decorrente “dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016”, ai soggetti che, al 1° gennaio 2016, sono beneficiari dell'indennità di mobilità o di ASpI/NASpI, è assicurata a carico del Fondo una prestazione integrativa della durata, pari nel massimo a due anni, dell'indennità di mobilità o di ASpI/NASpI di cui ciascun lavoratore è beneficiario;
3. assegni straordinari per il sostegno del reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
4. contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea, al fine di evitare l'espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori in CIGS, mobilità o fruitori di ASpI/NASpI attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Con riferimento alla prima e seconda prestazione, il Fondo eroga una prestazione integrativa tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. La predetta retribuzione lorda complessiva dovrà essere rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) retribuite nei 12 mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base di calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto.
Tale retribuzione media deve essere moltiplicata per il numero di ore o giornate che l'interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.
Per i lavoratori con part-time verticale mensile, la retribuzione di riferimento annuale deve essere divisa non per 12, ma per il minor numero di mesi lavorati e corrisposta nei mesi in cui era prevista attività lavorativa. Nei mesi di sospensione dell'attività per part-time non viene invece corrisposto il trattamento integrativo a carico del Fondo, in analogia a quanto avviene per la prestazione base.
Finanziamento – Il Fondo è alimentato da un contributo ordinario dello 0,50% ripartito tra azienda e lavoratori, rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo, da calcolare sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. Inoltre, fino al 31 dicembre 2018, le aziende del settore aereo dovranno corrispondere anche l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'art. 6-quater del Decreto-Legge n. 7 del 2005.
Termine di presentazione della domanda - Le domande relative alle prestazioni di mobilità devono essere presentate all'INPS entro 60 giorni dalla data di licenziamento, allegando:
• l'elenco dei lavoratori licenziati;
• l'elenco nominativo dei lavoratori licenziati con i relativi dati anagrafici e retributivi;
• il verbale di accordo o di mancato accordo conclusivo della procedura di licenziamento collettivo.