3 gennaio 2014

Settore pesca. Istanze entro il 15/01 per la CIGD

Hanno tempo fino al 15 gennaio 2014 le aziende appartenenti al settore della pesca che intendono avvalersi della CIGD

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Le aziende operante nel settore della pesca hanno tempo fino al 15 gennaio 2014 per chiedere all’INPS la fruizione della CIG in deroga. Nell’assegnazione, in particolare si terrà conto preliminarmente, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, delle istanze ancora giacenti riferite ad annualità pregresse, intendendo in particolare – con riferimento alle annualità precedenti all’anno 2012 – quelle presentate entro e non oltre il 17 luglio 2012 e – con riferimento all’annualità 2012 – quelle presentate entro e non oltre il 15 gennaio 2013, come previsto dall’accordo governativo del 17 luglio 2012. A precisarlo è l’INPS con il messaggio n. 19445/2013 illustrando i requisiti richiesti alle aziende interessate e le modalità per la presentazione delle istanze da parte di queste ultime.

D.I. n. 76498 del 24 ottobre 2013 –
La CIG in deroga per il settore della pesca è stata prevista dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 229 della L. n. 228/2012), la quale ha destinato a tal fine – per l’anno 2013 – la somma di 30 milioni di euro. L’assegnazione delle risorse, nel dettaglio, è disciplinata dal D.I. n. 76498 del 24 ottobre 2013 tenendo conto preliminarmente, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, delle istanze ancora giacenti riferite ad annualità pregresse.

Campo di applicazione –
L’integrazione salariale in commento opera in favore del personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore, che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito. La prestazione, in particolare, è riconosciuta in tutte le situazioni di crisi del settore – anche collegate ai periodi di fermo biologico – in cui si renda necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente.

Periodo massimo indennizzabile - Ai fini del periodo massimo indennizzabile con il trattamento di CIG in deroga, si farà riferimento al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente. Da notare che le istanze relative all’annualità 2013, le quali verranno liquidate in una fase successiva rispetto al completamento dei pagamenti relativi all’annualità 2012 e alle annualità pregresse, dovranno necessariamente indicare l’effettivo numero di ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per ogni lavoratore.

Invio istanze – Quanto all’invio delle istanze, l’INPS chiarisce che le aziende dovranno inviare telematicamente, entro e non oltre la data del 15 gennaio 2014, le domande relative all’annualità 2013 utilizzando il software INPS “DIGIWEB”. La domanda in automatico sarà indirizzata alla sede INPS territorialmente competente. Pertanto, le istanze dovranno riferirsi a periodi di intervento di CIG cosiddetti “scaduti”, intendendosi come tali i periodi antecedenti alla data di presentazione dell’istanza stessa. Si precisa, conseguentemente, che non potranno essere prese in considerazione le istanze che non presentano i suddetti requisiti.
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