8 novembre 2013

Settore trasporto. Via libera alle operazioni di rimborso

Entro il 16 gennaio 2014 i datori di lavoro appartenenti al settore trasporto potranno procedere al rimborso delle integrazioni di malattia sostenuti per l’anno 2010
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Tutto pronto per il rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico, per l’anno 2010. Infatti, le operazioni di conguaglio dovranno essere eseguite, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce contributive aventi scadenza il 16 gennaio 2014. A chiarirlo è l’INPS con la circolare n. 146/2013, fornendo utili istruzioni operative con le quali le aziende di trasporto potranno effettuare il recupero delle somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2010.

Normativa – In particolare, stiamo parlando dei trattamenti previdenziali aggiuntivi di malattia rivolti in favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto (art. 1, c. 273 della L. n. 266/2005). La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l’individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi, sono stati affidati al Decreto 10 giugno 2013. Tale decreto, inoltre, ha affidato all’INPS l’erogazione alle aziende degli importi spettanti, secondo i criteri e la ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto medesimo.

Istruzioni operative – Come precisato in premessa, le operazioni di conguaglio dovranno essere eseguite, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce contributive aventi scadenza il 16 gennaio 2014. In particolare, per il recupero delle somme in argomento, le aziende destinatarie dovranno avvalersi del codice causale “L215”, da valorizzare nell’Elemento “Denuncia Aziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito”, del flusso Uniemens. Propedeutica alle operazioni di conguaglio è l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione “4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”. Al riguardo, l’INPS rammenta che l’erogazione del rimborso è subordinata alla verifica del requisito di regolarità in capo alle aziende interessate, ossia del Durc. Pertanto le Sedi territorialmente competenti a gestire le posizioni delle aziende destinatarie del beneficio al fine dell’attribuzione del previsto codice “4H”, dovranno richiedere il Durc accedendo, tramite le utenze di cui già dispongono, alla procedura “Sportello Unico Previdenziale”. Nel caso in cui sia presente un Durc che segnali un’inadempienza contributiva, trova applicazione la previsione di cui all’art. 31, c. 3 della L. n. 98/2013 (c.d. Decreto del Fare); tale norma stabilisce che dalla somma dovuta sia trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata nel Durc al fine della copertura dell’irregolarità attestata.

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