Premessa - Mentre il testo del Ddl Stabilità 2015 continua la sua lunga fase di approvazione, la Fondazione Studi CdL ha ritenuto opportuno mettere a confronto l’agevolazione principe che la nuova manovra finanziaria introdurrà dal prossimo anno e la vecchia agevolazione ex L. n. 407/1990, che dopo un’esperienza ultra ventennale verrà definitivamente eliminata dal 1° gennaio 2015. In prima analisi, quello che salta immediatamente all’occhio degli esperti della Fondazione Studi è un totale squilibrio di base tra i due interventi normativi, in quanto il nuovo sgravio è valevole solo per le assunzioni effettuate per l’anno 2015, mentre l’ex L. n. 407/1990 non presenta alcun arco temporale di applicazione. Ma vediamo più da vicino i due incentivi.
Ex L. n. 407/1990 – L’agevolazione ex L. n. 407/1990 (art. 8, c. 9), che sparirà con il nuovo anno, spetta esclusivamente a fronte di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in CIGS da almeno 24 mesi. Quanto all’importo dell’agevolazione, esso corrisponde al 50% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, ovvero al 100% in caso di assunzioni eseguite nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, oppure da imprese artigiane. Affinché il datore possa fruire dell’agevolazione in questione è necessario che le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi. Inoltre, lo sgravio è ripetibile, ricorrendone le condizioni in capo al medesimo lavoratore.
Sgravio Ddl Stabilità 2015 – Passiamo ora alla misura cardine sulla quale il Governo poggia buona parte delle proprie speranze per rialzare l’occupazione del nostro Paese. In pratica, il nuovo sgravio garantisce la totale decontribuzione in favore dei datori di lavoro i quali intendono assumere, nel periodo “gennaio-dicembre 2015”, nuovi lavoratori a tempo indeterminato. L’importo massimo agevolabile in tal caso è di 8.060 euro e ha una durata triennale (36 mesi). Ad essere agevolate sono esclusivamente le assunzioni dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione del settore agricolo. L’agevolazione, inoltre, non varrà per: i lavoratori domestici e per gli apprendisti. Restano escluse altresì le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti sono stati occupati con contratto a tempo indeterminato “presso qualsiasi datore di lavoro” e non spetta alle persone che abbiano già avuto benefici su assunzioni a tempo indeterminato. Ne consegue che il lavoratore assunto deve essere alla ricerca di prima occupazione o disoccupato da almeno sei mesi o con contratti di lavoro diversi da quello standard a tempo indeterminato. Inoltre, l’agevolazione non è accessibile per i lavoratori che fanno parte di imprese collegate o controllate. Alla luce di quanto appena affermato, i CdL evidenziano tre limiti sostanziali rispetto alla precedente norma: importo massimo agevolabile pari a 8.060 euro annui, esclusione dallo sgravio dei contributi INAIL e possibilità per il lavoratore di essere assunto con l’agevolazione una tantum.
Agevolazioni a confronto – Dopo aver illustrato i due incentivi, la Fondazione Studi ha ipotizzato l’assunzione di un lavoratore nel 2015, con una retribuzione lorda annuale di 19.600 euro. Tralasciando il fatto dell’arco temporale di applicazione limitato a un solo anno solare, il nuovo sgravio proposto dal Ddl Stabilità 2015 ha un impatto meno positivo di quanto appaia in prima battuta. Infatti, considerando lo sgravio nell’arco dei tre anni, il nuovo incentivo arriva a 18.157,44 euro, mentre con lo sgravio ex L. 407/1990 (ipotizzando l’assunzione in una zona svantaggiata e dunque sgravio totale) il datore di lavoro è esonerato per 25.801,44 euro. Importo, questo, che scende a 12.900,72 euro se l’assunzione viene fatta in un zona non svantaggiata (decontribuzione al 50%).
Conclusioni CdL – In definitiva, i CdL ritengono che: il nuovo sgravio risulta più conveniente per il datore di lavoro del Centro-nord non artigiano, in quanto include interamente i contributi INPS (in tali casi, la L. n. 407/1990 prevede soltanto il 50% di riduzione); all’aumentare della retribuzione corrisposta al lavoratore, l’agevolazione ex Legge di Stabilità soffre sempre di un tetto massimo di fruibilità; all’aumentare del tasso Inail, l’agevolazione ex legge di Stabilità riduce il suo impatto, non essendo prevista l’estensione dello sgravio anche ai contributi assistenziali.
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