22 gennaio 2016

Sgravio contributivo maggiorato nel Mezzogiorno: si attende il DPCM

Entro il 30 aprile 2016 è prevista l’emanazione di un Dpcm che incrementa durata e misura dello sgravio contributivo per le aree del Mezzogiorno

Autore: redazione fiscal focus
Lo sgravio contributivo, prorogato per quest’anno – ma in misura ridotta - dalla recente Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 178-181 della L. n. 208/2015) – contiene una interessante deroga per le aree del Mezzogiorno. In particolare, agli art. 109 e 110 della menzionata legge è prevista la possibilità che lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato possa essere incrementato per i datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna rispetto alla misura ordinaria prevista per tutte le altre regioni del Paese ed esteso al 2017.
A tal fine, è necessario attendere un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - da adottarsi entro il mese di aprile del 2016 - che interverrà sia sulla durata dello sgravio (probabilmente si arriverà a 36 mesi), sia incrementandone la misura. In ogni caso, sarà assicurata una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da 6 mesi. Sul punto, si ricorda che è considerato “lavoratore svantaggiato” chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, ovvero ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione fiscale (4.800 euro in caso di lavoro autonomo, 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR).
La maggiorazione dello sgravio contributivo è condizionata alle risorse che verranno individuate entro il 31 marzo 2016 mediante ricognizione delle Risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183, già destinate agli interventi del Piano di Azione di Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati.
Inoltre, poiché l’agevolazione determina una differente misura del beneficio tra le diverse aree del Paese e di conseguenza la configurazione di un “Aiuto di Stato” secondo la disciplina prevista dal Trattato UE, è previsto che l’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea che verrà richiesta dal Governo.
Tuttavia, bisogna capire se – a seguito dell’emanazione del Dpcm - chi ha già usufruito dello sgravio contributivo per il 2016, nella misura del 40% dei complessivi contributi a carico del datore di lavoro, possa successivamente determinare il diritto al conguaglio della differenza con la nuova e maggiore aliquota. Al momento, non ci resta che attendere l’emanazione del summenzionato Decreto e le conseguenti istruzioni operative da parte dell’INPS.
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