Premessa – La formazione del lavoratore dipende dalla mansione effettivamente svolta in azienda, tenendo conto anche della valutazione dei rischi. In particolare, la durata del corso può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell’azienda. A chiarirlo è la Commissione interpelli per la sicurezza sui luoghi di lavoro con l’interpello n. 11/2013.
Il quesito – La Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale (Federambiente) ha avanzato istanza di interpello in merito all’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 relativo alle modalità di svolgimento della formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, è stato chiesto se la durata e i contenuti della formazione dei lavoratori possa prescindere dall’appartenenza a uno specifico settore Ateco e possa essere tarata sull’effettiva condizione di rischio che si rileva, per ciascuna attività lavorativa, a valle del processo di valutazione.
Accordo Stato Regioni – In via preliminare, la Commissione interpelli per la sicurezza sui luoghi di lavoro rammenta che l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché l’aggiornamento dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, c. 2, del D.Lgs. n. 81/2008. Tale formazione, per quanto possa essere considerato facoltativo nell’articolazione, costituisce un percorso minimo da organizzare e integrare al lavoratore sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi. In particolare l’accordo Stato Regioni del 25/07/2012, concernente le linee guida applicative e integrative dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011, chiarisce che la classificazione dei lavoratori, "può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi”.
Risposta MLPS – Ciò detto, la Commissione interpelli per la sicurezza sul lavoro ritiene che la formazione – che deve essere "sufficiente ed adeguata" - va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi. Ne consegue che la durata del corso può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell’azienda. Tale orientamento è rilevabile all’interno dell’art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza), il quale prevede che “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai [...] rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda".
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