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Premessa – In materia di sicurezza sul lavoro l’accettazione da parte del delegato è un requisito insostituibile della delega. Infatti se il datore di lavoro non dimostra nel proprio atto la presenza del suddetto requisito, il presunto delegante non si può dichiarare esente da responsabilità per le attività attribuite, poiché il trasferimento di funzioni in capo al delegato non si realizza giuridicamente. È questo in sostanza, il principio che è possibile ricavare dalla Suprema Corte con la sentenza n. 25359/2012.
La vicenda – La vicenda trae origine da un datore di lavoro che è stato condannato dal tribunale perché ritenuto colpevole del reato in materia di sicurezza sul lavoro, essendo la delega da lui decisa, priva dell'accettazione del delegato. A seguito dell’estinzione del reato per prescrizione, l'imputato ricorre alla Suprema Corte con due ordini di motivi. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta inefficace delle deleghe di funzioni, richiamando i requisiti di validità individuati dalla giurisprudenza ed osservando che tra questi non sarebbe compreso quello dell’accettazione da parte del soggetto delegato. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta invece l’omessa valutazione ai sensi dell’art. 192 c.p.p., della documentazione prodotta e segnatamente, dell’organigramma della società di cui l’imputato era amministratore delegato all’epoca dei fatti, trattandosi di prove che se adeguatamente considerate, avrebbero dimostrato l’assenza di responsabilità per i fatti addebitatigli.
La sentenza – In via preliminare la Cassazione chiarisce che la delega di funzioni non ha una disciplina compiuta, nonostante sia notevole il suo rilievo giuridico soprattutto nelle aziende di grandi dimensioni, in quanto consente al titolare dell'impresa di trasferire in capo ad altri, obblighi che egli non potrebbe soddisfare direttamente e che se non rispettati, sarebbero per lui causa di responsabilità. In sostanza i requisiti della delega si rendono necessari poiché il datore di lavoro può cercare di sfuggire al proprio ruolo, "aggirando" i propri doveri e la conseguente responsabilità. Essa deve essere espressa, inequivoca e certa; investire una persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche; riguardare una persona che abbia i relativi poteri decisionali e d'intervento; essere accettata dal delegato. Per arrivare al punto della questione, ai fini di una valida delega sulla sicurezza sul lavoro è necessaria l'accettazione dell'incarico, elemento assente nel caso di specie. Pertanto non vi sono le basi giuridiche per il proscioglimento nel merito, mentre rimane la causa di estinzione del reato per prescrizione. È possibile concludere dunque, che il ricorso è inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese dovute.