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Premessa - La collaborazione per la formazione in materia di sicurezza e salute può essere chiesta, dal datore di lavoro, solo agli organismi, costituiti da una o più associazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del CCNL applicato all’azienda, operanti nel settore di riferimento e presenti nel territorio di riferimento. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 20 del 29 luglio 2011).
Legittimazione dell’attività di formazione in materia di salute e sicurezza - In seguito alle numerose segnalazioni, la Direzione generale dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito “Ministero”) ha chiarito gli aspetti di rilievo che devono essere verificati, ai fini della legittimazione dell’attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro in collaborazione con essi.
Bilateralità: strumento di supporto - Va osservato preliminarmente che il D.lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), attribuisce un ruolo fondamentale alla bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Le caratteristiche degli organismi incaricati - A tal fine, però, è necessario che gli organismi incaricati di svolgere le suddette attività di formazione presentino specifiche caratteristiche, che il Ministero individua nelle disposizioni di cui all’art. 2, D.lgs. n. 276/2003 e all’art. 2, co. 1, lett. ee), D.lgs. n. 81/2008.
In particolare, gli organismi devono:
- essere costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative" nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento;
- operare nel settore di riferimento del datore di lavoro (es. edilizia);
- essere presente nel territorio in cui opera il datore di lavoro.
Collaborazione con istituti aventi requisiti specifici - In conclusione, il Ministero chiarisce che il datore di lavoro è tenuto a chiedere collaborazione unicamente agli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, sempre che sussistano gli ulteriori elementi - che devono essere entrambi presenti - individuati ex lege (articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008), vale a dire che l'organismo operi nel settore di riferimento (es.: edilizia) e non in diverso settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico.
Analoghe conclusioni valgono, inoltre, ove si tratti di identificare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici legittimati a svolgere le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 10, D.lgs. n. 81/2008.