8 novembre 2013

Sicurezza. Il domicilio non è considerato luogo di lavoro

Il primo soccorso e l’antincendio non rientrano negli obblighi da impartire al lavoratore a domicilio, ai fini delle misure di sicurezza sul lavoro
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Non è considerato luogo di lavoro, ai fini delle misure di sicurezza sul lavoro T.U. approvato dal D.Lgs. n. 81/2008, il domicilio nel quale il lavoratore presta la propria attività lavorativa. Tuttavia, il datore di lavoro è tenuto comunque a dare un’adeguata informazione e formazione al lavoratore nel rispetto di quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, escluso il primo soccorso e antincendio. A precisarlo è la Commissione interpelli della sicurezza sul lavoro nell’interpello n. 13/2013.

Il quesito – Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiesto di sapere se per i lavoratori a domicilio, che risultano dipendenti di un’azienda, ma che hanno come luogo di lavoro la propria abitazione, il datore di lavoro debba fornire a proprie spese tutta l’informazione, la formazione e l’addestramento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza). Inoltre, è stato chiesto se l’abitazione del lavoratore sia da considerarsi a tutti gli effetti un luogo di lavoro e debba di conseguenza essere oggetto di valutazione dei rischi, da parte del datore di lavoro.

Lavoro a domicilio – Innanzitutto la Commissione interpelli chiarisce la differenza fra lavoro a domicilio reso in forma subordinata e quello reso in forma autonoma. Nel primo caso, il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere. Il vincolo di subordinazione non sussiste invece qualora il lavoratore a domicilio organizzi e conduca il lavoro in maniera autonoma.

Salute e sicurezza – Dal punto di vista della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’art. 3, c. 9, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione”. Inoltre, a tali lavoratori “devono essere forniti i necessari dispositivi protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate”.

La risposta – Alla luce di quanto su affermato, la Commissione interpelli sulla sicurezza del lavoro ritiene che il datore di lavoro è tenuto a fornire un’adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio. Infine, viene precisato che il domicilio non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008.

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