7 marzo 2013

Sicurezza. La tutela si amplia anche ai terzi

Le norme antinfortunistiche sul lavoro, di cui è responsabile il datore di lavoro, tutelano anche i terzi che si trovano nel cantiere
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – In materia di sicurezza sul lavoro, la responsabilità per l’infortunio del lavoratore e dei terzi avvenuto nel cantiere ricade sul datore di lavoro, che ha l’obbligo di mettere in atto misure adeguate per la salvaguardia di lavoratori e pedoni. Il principio è rilevabile dalla sentenza n. 6363/2013 della Suprema Corte, nella quale viene precisato che la circolazione dei pedoni e dei veicoli nei posti di lavoro, nelle vie di circolazione e nei luoghi o impianti all’aperto occupati dai lavoratori durante le loro attività, deve avvenire in modo sicuro, mediante l’attuazione, da parte dell’imprenditore, delle norme antinfortunistiche necessarie a tutelare l’integrità fisica anche di soggetti terzi che, per un qualsiasi legittimo motivo, accedono nei luoghi di lavoro.

La vicenda – Il fatto riguarda un datore di lavoro il quale ha presentato ricorso avverso la Cassazione, per chiedere la parziale riforma della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello, che lo condannava per non aver attuato le idonee misure di sicurezza nel cantiere di cui era responsabile e per aver cagionato gravi lesioni personali a un dipendente, investito da un autocarro in fase di retromarcia.

La sentenza – Gli ermellini, concordando con il giudizio di secondo grado, hanno affermato che l’imputato, nella sua qualità di responsabile, è venuto meno al proprio dovere, ossia quello di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che rendono necessaria la tutela dell’integrità fisica del lavoratore. In particolare, è stato affermato che "le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono in luoghi di lavoro che, non muniti dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi”. In sostanza, gravava sull'imputato l'obbligo di verificare la sussistenza di eventuali condizioni di insicurezza per i lavoratori ivi operanti derivante dalla circolazione dei mezzi meccanici sullo spiazzale del deposito di materiali edili. A ciò si aggiunge il fatto che il luogo era certamente praticato anche da non addetti ai lavori che ben difficilmente, non essendo a conoscenza dello svolgimento delle attività di carico e scarico di materiali edili nel deposito a mezzo di veicoli meccanici, avrebbero potuto rendersi conto in assenza di segnali qual era il percorso da seguire. Infatti, affermano i giudici “le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa”.

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