19 settembre 2012

Sicurezza. Modello semplificato per le P.M.I.

Le imprese a basso rischio infortunistico possono beneficiare di un modello semplificato che attesti l’effettuazione della valutazione dei rischi
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il secondo pacchetto semplificazioni, che il Governo intende varare entro settembre, prende sempre più forma. Numerose sono le novità a favore delle imprese volte a snellire gli adempimenti burocratici che rallentano la crescita: dalla sicurezza sul lavoro alle infrastrutture, dai beni culturali ed edilizia al corposo capitolo lavoro e previdenza, dalle misure in materia di ambiente, privacy e alimentare all'agricoltura. La prima bozza del provvedimento, composta da 34 articoli, parte proprio con le norme di semplificazione in materia di sicurezza sul lavoro contenute nei primi otto articoli del testo. Vediamoli nel dettaglio.

Modello standard - Tra le principali novità viene introdotta la possibilità per le aziende che operano in settori ritenuti a basso rischio infortunistico (opportunamente individuati dal Ministero del Lavoro) di poter predisporre di un Documento sulla valutazione dei rischi semplificato, mentre per le start-up il regime semplificato si attuerà solo dopo il primo biennio. In particolare, si tratta di un modello standard, con dichiarazioni precompilate, utilizzabili ai fini della redazione del documento sulla valutazione dei rischi.

Le aziende interessate – Possono usufruire della procedura di valutazione semplificata: le aziende fino a 10 lavoratori; quelle di qualunque dimensione che operano in settori a basso rischio, dopo il primo biennio di attività; e le aziende fino a 50 lavoratori di qualunque settore (ad eccezione di quelli a rischio d’incidente rilevante, centrali termoelettriche, aziende estrattive), aventi diritto alla riduzione del tasso medio di tariffa INAIL.

Le condizioni – Due sono i presupposti affinché le suddette aziende possano beneficiare della procedura del modello standardizzato, vale a dire: la mancanza di infortuni aziendali con assenze dal lavoro superiori a tre giorni (senza contare eventuali infortuni in itinere); e assenza di denunce di malattia professionali nel biennio precedente.

Altre novità – Importanti semplificazioni sono previste anche in favore dei datori di lavoro che impiegano lavoratori per prestazioni inferiori alle 50 giornate nell’anno solare di riferimento. In sostanza, la novità consiste nell’evitare che l’applicazione rigorosa del T.U. sulla sicurezza si traduca nella ripetizione, puramente formale, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro (come per esempio la necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche se di poche ore). Altra misura riguarda, invece, l'agevolazione delle procedure di verifica periodica delle attrezzature di lavoro che, si legge nella relazione illustrativa della norma, equipara enti pubblici e soggetti privati abilitati all'effettuazione della verifica, eliminando passaggi inutili e dispendiosi.

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