29 aprile 2014

Sicurezza. Più potere ai medici

Medici sempre più inclusi nella valutazione dei rischi sul luogo di lavoro

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 5/2014 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha chiarito che il medico competente svolge un ruolo sempre più attivo nella valutazione dei rischi sul luogo di lavoro. Infatti, prima di redigere il suo protocollo sanitario, deve attivarsi per avere una conoscenza dei rischi e non limitarsi alle informazioni del datore di lavoro. In caso di mancata collaborazione scatta l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 438,40 euro a 1.753,60 euro.

Il quesito – La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha avanzato richiesta di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla corretta interpretazioni dell’art. 25, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, è stato chiesto cosa s’intende con il termine “collabora”.

La collaborazione del medico – La suddetta norma stabilisce che il medico competente “collabori” con datore di lavoro e Spp, il servizio di prevenzione e di protezione, alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela, nonché all’attività di formazione e informazione dei lavoratori e all’organizzazione di primo soccorso.

Estensione del ruolo –
Innanzitutto, il Ministero del Welfare precisa che il T.U. sulla Sicurezza ha dato al medico un ruolo di maggiore rilevanza nel sistema di organizzazione delle prevenzione aziendale rispetto al passato. In passato, infatti, l’attività di “collaborazione” del medico competente era limitata “sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori”. Ora, l’art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008 la estende anche alla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo soccorso. In caso di violazione degli obblighi di collaborazione, è prevista una sanzione penale (per la sola valutazione dei rischi la pena è l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 438,40 euro a 1.753,60 euro). Ciò detto, il Ministero del Lavoro precisa che il medico competente è obbligato a collaborare, all’effettuazione della valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso datore di lavoro. Informazioni, queste, che potranno essere date non solo dal datore di lavoro, ma potranno essere acquisite anche di iniziativa stessa del medico attraverso, per esempio, le seguenti attività:
  • visita degli ambienti di lavoro: nel corso del sopralluogo, il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, interagisce con il datore di lavoro e/o con l’RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratoti per la sicurezza, laddove presenti;
  • sorveglianza sanitaria: elementi utili allo scopo sono forniti dalla cartella sanitaria, i cui contenuti minimi sono indicati nell’allegato 3A del D.Lgs. n. 81/2008.

Conclusioni – Per concludere, la Commissione ritiene che l’obbligo di “collaborazione” vada inteso in maniera attiva; in pratica il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario deve avere una conoscenza dei rischi presenti, quindi deve collaborare alla valutazione dei rischi. Qualora il medico competente sia nominato, dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentrando a un altro medico competente, deve provvedere a una rivisitazione della valutazione stessa previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del datore di lavoro e previa presa visione dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza di vigilanza.
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