9 luglio 2013

Sicurezza. Stop alla formazione doppia

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – In tutti i casi di formazione e aggiornamento previsti nel Testo unico sicurezza (D.Lgs. 81/2008), in cui i contenuti si sovrappongano in tutto o in parte a quelli previsti per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), è riconosciuto un credito formativo per la durata e i contenuti della formazione e dell'aggiornamento erogati. A prevederlo è il c.d. “Decreto del Fare” con l’art. 32 del D.L. 69/2013.

Prima e dopo – In precedenza, il T.U. Sicurezza non concedeva la possibilità di riconoscere crediti formativi a coloro che, nell'ambito del lavoro, svolgessero più funzioni soggette a obbligo formativo. Per esempio, il RSPP interno, essendo anche un lavoratore, doveva conseguire la formazione obbligatoria sia come RSPP sia come lavoratore, affrontando spesso lo stesso argomento, con dispersione di tempo e di risorse economiche a carico del datore di lavoro, che si vedeva costretto a dover assicurare al proprio dipendente una formazione sostanzialmente doppia su vari argomenti. Ora, invece, il legislatore ha posto un rimedio a tale situazione riconoscendo, in tutti i casi di formazione e aggiornamento previsti nel Testo unico sicurezza, un credito formativo per la durata e i contenuti della formazione e dell'aggiornamento erogati.

Interessati – In particolare, la novità interessa: tutti coloro che per acquisire i titoli per poter esercitare la funzione di RSPP devono frequentare i corsi di formazione, perché non hanno una delle lauree elencate nel c. 5 dell'art. 32 del T.U. Sicurezza, e in generale gli RSPP che, indipendentemente dal tipo di laurea conseguita, sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento per mantenere l'abilitazione. Inoltre, il Decreto del Fare ha incluso anche tutti i datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, che si vedranno riconosciuti crediti per i corrispondenti argomenti affrontati, in tutti i casi in cui due o più percorsi formativi vadano a sovrapporsi. In pratica, il lavoratore che ricopre anche la carica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, non dovrà più frequentare due corsi, ma basta frequentare una volta sola i corsi di formazione.

Sanzioni al rialzo – Infine, ricordiamo che il D.L. Lavoro (D.L. n. 76/2013), a decorrere dal 1° luglio scorso, ha previsto un aumento del 9,6% delle ammende in materia di igiene salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché da altre normative in materia.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy