31 gennaio 2012

Sicurezza sul lavoro. I nuovi accordi

Dal 26.1.2012 sono entrati in vigore i nuovi accordi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 2 pubblicata il 26.1.2012, ha comunicato che, a decorrere dal 26 gennaio scorso, sono entrati in vigore i nuovi accordi, rivolti ai lavoratori e ai datori di lavoro, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, fatte salve diverse e specifiche decorrenze per singoli aspetti.

Gli Accordi –Gli Accordi del 21.12.2011 si distinguono in due provvedimenti ben distinti:
- Repertorio n. 221: rivolto ai lavoratori nella loro generalità;
- Repertorio n. 223: rivolto ai datori di lavoro che svolgono l’incarico di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
In entrambi i provvedimenti, le attività vengono suddivise in tre macro categorie, ovvero: rischio BASSO; rischio MEDIO e rischio ELEVATO.

Repertorio n. 221 –Il primo dei due provvedimenti stabilisce che il percorso di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire anteriormente o contestualmente all’assunzione, in alternativa il percorso formativo potrà essere completato entro 60 giorni dalla data di assunzione.La formazione di base deve essere di almeno 4 ore, a cui si aggiungono altre 4 ore per classi di rischio più elevate, come di seguito elencato:
- lavoratori occupati in attività con rischio BASSO: 8 ore di formazione;
- lavoratori occupati in attività con rischio MEDIO: 12 ore di formazione;
- lavoratori occupati in attività con rischio ALTO: 16 ore di formazione.

Norme specifiche presiedono, invece, la formazione dei preposti e dei dirigenti. Sono previsti, inoltre, per tutti i lavoratori dei percorsi formativi di aggiornamento quinquennali della durata minima di 6 ore.

Repertorio n. 223 - Nel caso di svolgimento del ruolo di RSPP, il datore di lavoro deve frequentare corsi specifici della durata e con i contenuti fissati dagli Accordi e che prevedono anche verifiche di apprendimento al termine della formazione. Sono comunque previsti dei casi particolari in presenza dei quali il datore di lavoro può essere esonerato dalla frequenza del corso, così come vengono considerate le ipotesi di accesso a nuove attività che potrebbero richiedere una diversa formazione. Anche per i datori di lavoro sono previste sessioni formative di aggiornamento.

Altri soggetti con obbligo informativo - La circolare, infine, elenca i soggetti per i quali restano immutate le regole sui percorsi formativi, ovvero:
- i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), non datori di lavoro;
- gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP);
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- le persone designate alla gestione dell’emergenza (prevenzione incendi, lotta antincendio, primo soccorso).

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