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Premessa - L’INPS, con la circolare n. 116 del 19 settembre 2012, ha fornito le modalità operative in merito alla ripresa dei contributi sospesi a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009. In particolare è stato chiarito che, la riduzione del 40% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo sospeso (art. 33, c. 28, della Legge di Stabilità), opera solo nei confronti dei soggetti che usufruiscono dell’aiuto di Stato nei limiti de minimis secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari (art. 108, paragrafo, del TFUE). Al tal proposito, si ricorda che possono godere della suddetta agevolazione: i datori di lavoro, i committenti, i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi, che alla data del 6 aprile 2009, esercitavano un’attività soggetta ad assicurazione obbligatoria e operanti in uno dei comuni individuati dal decreto del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009. Occhio ai termini però. Infatti, i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda entro il prossimo 19 ottobre 2012, indicando l’ammontare dei contributi sospesi, ridotti del 40% se rientrano nel de minimis (da certificare con apposita dichiarazione) e determinando la rata costante mediante suddivisione della somma in un numero massimo di 120 rate mensili di pari importo (non inferiore ai 50 euro).
Legge di Stabilità - Come è noto, la Legge di Stabilità (L. n. 183/2011) all’art. 33, c. 28 ha disposto, a decorrere dal mese di gennaio 2012, la ripresa della riscossione dei contributi sospesi a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009. La suddetta norma, inoltre, ha introdotto anche un regime agevolato per il versamento dell’obbligo contributivo, che può essere effettuato “senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento”.
I soggetti interessati – Possono godere dell’agevolazione: le persone fisiche, titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro per i quali è stata disposta la proroga della sospensione fino al 15 dicembre 2010; gli altri datori di lavoro (anche del settore agricolo) per i quali era stata disposta la sospensione dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010.
Periodi contributivi sospesi - I periodi contributivi sospesi, oggetto del regime agevolato, sono i seguenti: dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per i soggetti individuati dall’art. 2 dell’OPCM n. 3754/2009, modificata dall’OPCM n. 3757/2009; dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010 per i soggetti (persone fisiche, titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro) destinatari della proroga di cui all’art. 39, c. 1 della L. n. 122/2010.
Agevolazione indebitamente fruita – Qualora i soggetti non rientranti nei limiti de minimis abbiano indebitamente fruito della misura ridotta del 40%, sono tenuti a versare la differenza. A tal fine, gli stessi dovranno: calcolare l’ammontare delle rate scadute; detrarre dall’importo dovuto i versamenti effettuati in misura ridotta al 40%; versare la differenza, comprensiva di interessi.