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Premessa – In attesa che la Commissione europea porti a termine il procedimento di indagine formale avente a oggetto le agevolazioni fiscali e contributive connesse a varie calamità naturali (compresa quella del sisma Abruzzo 2009), il Ministero del Lavoro concede ai soggetti che hanno avviato il pagamento agevolato dei contributi nella misura del 40% (art. 33, c. 28 della L. n. 183/2011) la possibilità di ottenere il prezioso Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva). A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 1143 del 18 gennaio.
Riduzione contributiva - La Legge di Stabilità (L. n. 183/2011) all’art. 33, c. 28, ha disposto, a decorrere dal mese di gennaio 2012, la ripresa della riscossione dei contributi sospesi a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009. La suddetta norma, inoltre, ha introdotto un regime agevolato per il versamento dell’obbligo contributivo, che può essere effettuato: senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012; con la riduzione del 40% sull’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo. Siccome la suddetta riduzione contributiva è stata classificata come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), i soggetti interessati possono usufruire dell’agevolazione nei limiti de minimis, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari. Tuttavia, l’eventuale estensione della riduzione al 40% ai soggetti che eccedano la soglia de minimis potrà essere concessa unicamente a seguito all’esito positivo della valutazione di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato effettuata dall’autorità comunitaria.
Indagine formale – Proprio in questi giorni la Commissione europea ha informato lo Stato italiano di aver avviato un procedimento di indagine formale avente a oggetto le agevolazioni fiscali e contributive connesse a varie calamità naturali, tra le quali quelle connesse al sisma Abruzzo 2009 (Aiuti di Stato SA.35083 (2012/C)). In particolare, la decisione della Commissione è accompagnata da un’ingiunzione ai sensi dell’art. 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, rivolta alle autorità italiane, di sospendere tutti gli aiuti illegali concessi nei casi oggetto di indagine formale.
Rilascio del Durc – A tal proposito, è intervenuto il Ministero del Lavoro affermando che, in assenza di una decisione definitiva della Commissione europea in merito alla violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, è possibile rilasciare il Durc, in quanto non ostano né disposizioni comunitarie in materia di appalti né di diritto interno. Pertanto, le imprese che hanno avviato il pagamento agevolato dei contributi nella misura del 40% in forza delle disposizioni di cui all’art. 33, c. 28, della “Legge di Stabilità 2012” potranno essere considerate regolari ai fini del rilascio del DURC fino alla decisione definitiva della Commissione europea in merito alla violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Termine per il de minimis - Infine, l’INPS tiene a precisare che resta invariato il termine del 31 gennaio 2013 entro il quale le imprese devono presentare la dichiarazione “de minimis” al fine della fruizione dell’agevolazione contributiva del 40%.