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Premessa – Come è noto, l’INPS, con la circolare n. 85/2012, ha fornito specifiche istruzioni operative in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, a favore dei soggetti colpiti dal terremoto che ha interessato l’Emilia Romagna nel mese di maggio 2012; e in particolare nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. A tal fine, sono stati emanati due provvedimenti normativi: il D.M. 1 giugno 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevede la sospensione fino al 30 settembre 2012 dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari; e l’art. 8 del D.L. n. 74/2012, che introduce sia la sospensione dal 20 maggio 2012 al 31 luglio 2012 dei termini prescrizionali ed esecutivi sia la sospensione dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012 degli adempimenti contributivi e del versamento dei contributi correnti. Tuttavia, numerosi sono ancora i dubbi che affliggono i soggetti interessati dalla sospensione, ai quali l’INPS ha cercato di rispondere con il messaggio n. 11793 del 12 luglio scorso.
Le trattenute previdenziali – Innanzitutto l’INPS tiene a precisare che non sussiste l’obbligo di versamento delle trattenute sulla quota a carico del lavoratore/collaboratore effettuate anteriormente al 20 maggio, con scadenza del termine di versamento successivo alla predetta data. Infatti, la fattispecie in oggetto trova applicazione nell’art. 8, c. 1 del D.L. 74/2012, secondo il quale se il flusso Uniemens risulti a debito azienda il versamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2012, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Analogo discorso fa fatto per le trattenute contributive effettuate ai lavoratori/collaboratori nel periodo “20 maggio – 8 giugno 2012”; dopo tale periodo i contributi vanno versati secondo i termini ordinari.
I soggetti beneficiari – Giungono chiarimenti anche sul fronte dei soggetti beneficiari della sospensione contributiva. Infatti, sulla base del D.M. 1.06.2012 possono usufruire della sospensione: le persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che alla data del 20 maggio 2012 avevano la residenza o la sede operativa nei comuni colpiti dal sisma; le persone giuridiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che alla data del 20 maggio 2012 avevano la sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma. A tal proposito, viene specificato che l’agevolazione può essere concessa esclusivamente ai soggetti “operanti” nelle zone danneggiate; pertanto, non è rilevante ai fini dell’attribuzione della sospensione, il solo criterio della residenza (cioè esistenza della sola residenza legale senza alcuna operatività). Mentre le aziende private che impiegano dipendenti, committenti di collaborazioni, associati in partecipazione sono ammessi alla proroga soltanto se tali soggetti risultino effettivamente impiegati nelle sedi ubicate nelle zone terremotate. Per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e liberi professionisti), è rilevante esclusivamente l’ubicazione dell’attività. Particolare attenzione meritano anche coloro che operano fuori dai comuni interessati dall’evento sismico e che si avvalgono però di professionisti con domicilio professionale in loco. Quest’ultimi possono usufruire della proroga contributiva al 30 settembre 2012, solo se abbiano conferito delega espressa al consulente in data anteriore al 20 maggio.
Dilazioni di pagamento – Dunque i soggetti che fanno richiesta della sospensione in essere sono sospesi dal pagamento di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale “20 maggio - 30 settembre 2012”, sempreché il contribuente abbia presentato l’indispensabile domanda a usufruirne.
Denuncia Uniemens - Nell’ipotesi invece di azienda con una pluralità di sedi operative, ma avente sedi operative sia in comuni danneggiati che al di fuori di predette aree, la sospensiva al 30 settembre 2012 della trasmissione della denuncia Uniemens opera relativamente ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori danneggiati.