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Premessa – A causa delle tragiche vicende che hanno interessato il nostro Paese, il Ministero del Lavoro fa sapere che non saranno sanzionati i datori di lavoro, con sede di lavoro nei territori colpiti dal sisma dell’Emilia Romagna, che violano gli adempimenti legati alle denunce dei rapporti di lavoro. Infatti, l’eccezionalità rientra nei casi di deroga previsti dal legislatore, vale a dire i c.d. casi di “forza maggiore” e “malfunzionamento dei sistemi informatici”, che prevedono modalità semplificate di comunicazione, da effettuare con il mod. “UNIURG”. Lo rende noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota operativa n. 7879 del 31 maggio 2012.
Il mod. “UNILAV” – L’eccezionalità riguarda le denunce dei rapporti di lavoro da effettuare mediante il modello “UNILAV” in caso di assunzione, variazione e cessazione dei rapporti di lavoro. In particolare, la comunicazione di assunzione, di solito, deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro, intendendo per “inizio del rapporto di lavoro” la data da cui decorre l’obbligo della prestazione lavorativa e l’obbligo della renumerazione. Quindi quel che è rilevante ai fini della norma è che la data di comunicazione sia antecedente a quella di effettivo inizio della prestazione lavorativa, tenendo altresì presente che se l'ultimo giorno utile cade in un giorno festivo non si può far valere la regola della proroga automatica del termine al giorno successivo, perché questo vanificherebbe la finalità della comunicazione obbligatoria preventiva che è quella di contrastare il c.d. “lavoro nero”.
Assunzioni d’urgenza – Dunque, come precisato in premessa, alla norma generale sono previste alcune ipotesi derogatorie fra cui le “assunzioni d'urgenza” e quella per “cause di forza maggiore”. L'assunzione d'urgenza è quella connessa ad esigenze produttive: in questo caso il datore di lavoro è tenuto comunque ad effettuare anticipatamente una comunicazione sintetica provvisoria utilizzando il mod. “UNIURG” e comunicare l'assunzione in forma completa entro i cinque giorni successivi. In tali casi, infatti, il datore di lavoro potrebbe essere oggettivamente impossibilitato ad acquisire le informazioni complete necessarie per compilare l'UNILAV. Inoltre, ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007, art. 4, comma 6, si può utilizzare il mod. “UNIURG” anche in caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, inviandolo ad un fax service nazionale; in tal caso, resta fermo l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria entro il primo giorno utile successivo.
Forza maggiore - In caso, invece, di assunzione per cause di “forza maggiore” il datore di lavoro può comunicare l'assunzione il primo giorno utile successivo senza neppure l'obbligo di una preventiva comunicazione sintetica anche se, tuttavia, la nota n. 440/2007 del M.L.P.S. afferma che comunque la comunicazione va fatta non oltre il quinto giorno. Rientrano, dunque, nelle cause di forza maggiore quegli avvenimenti di carattere straordinario che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e tali da imporre un'assunzione immediata, come purtroppo il sisma che ha colpito l’Emilia Romagna.
Comunicazioni tardive – Pertanto, i datori di lavoro interessati possono, nel caso di specie, non effettuare la comunicazione anticipata ma effettuare comunicazioni tardive in cui però andranno indicati i motivi di forza maggiore per non incorrere nelle sanzioni per ritardata comunicazione di assunzione. Nel caso in cui viene riscontrato un malfunzionamento dei servizi informatici, è possibile inviare il modello semplificato “UNIURG” al fax server nazionale (848800131) il giorno antecedente l'inizio della prestazione lavorativa. Tuttavia, resta fermo l'obbligo di inviare la comunicazione completa per via telematica il primo giorno utile al ripristino dell'anomalia.