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Premessa – Gli Istituti di credito, assistiti da garanzia dello Stato, possono concedere a coloro che hanno subito un danno economico a causa degli eventi sismici di maggio 2012, senza applicazione di sanzioni per i pagamenti dovuti fino al 30 giugno 2013, l’accesso a un finanziamento agevolato per il pagamento di tributi, contributi e premi. A stabilirlo è la “Legge di Stabilità 2013” all’art. 1, c. 365 e seguenti, escludendo i soggetti diversi da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all’art. 3 del D.L. n. 74/2012, convertito in L. n. 122/122. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 769 di ieri.
Sisma – Come è noto, a seguito degli eventi sismici verificatisi in data 20 e 29 maggio 2012 nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, il D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, richiamando il Decreto del M.E.F. dell’1 giugno 2012, ha disposto la sospensione degli adempimenti contributivi e del versamento dei contributi correnti dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012 nei riguardi dei soggetti iscritti alle diverse gestioni e operanti nel territorio dei Comuni indicati nell’allegato al Decreto del MEF suindicato. Successivamente, la legge di conversione del D.L. n. 74/2012 ha prorogato il termine originario di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, stabilendone il differimento al 30 novembre 2012. Di recente, la L. n. 213/2012 (di conversione al D.L. n. 174/2012 che disciplinava il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati) ha prorogato al 20 dicembre 2012 il termine per il versamento in un’unica soluzione dei contributi in commento, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
Legge di Stabilità 2013 – La “Legge di Stabilità 2013” (L. n. 228/2012) all’art. 1, c. 379 ha stabilito che le ritenute ivi previste dall’art. 11, c. 5, della L. n. 174/2012 includono altresì i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria, sia per la quota a carico dell’impresa sia per quella a carico del lavoratore. Al riguardo, viene specificato che la ritenuta contributiva delle quote a carico dei lavoratori, collaboratori o associati devono essere effettuate nel limite di un quinto dello stipendio. Inoltre, come precisato in premessa, è concesso un finanziamento dagli Istituti di credito, assistito da garanzia dello Stato, per il pagamento di tributi, contributi e premi, a favore dei soggetti che hanno subito un danno economico a causa degli eventi sismici di maggio 2012, senza applicazione di sanzioni per i pagamenti dovuti fino al 30 giugno 2013. In particolare, tale finanziamento agevolato si applica ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni del cratere, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012.
Danno economico – Affinché il soggetto colpito dal sisma possa provare di aver subito un danno economico è necessaria la sussistenza di almeno due delle quattro condizioni previste: diminuzione del volume d’affari, riduzione di personale o utilizzo di cassa integrazione, riduzione di consumi per utenze, riduzione di costi variabili correlati ai volumi di produzione.