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Premessa – Arriva l’ennesimo differimento della sospensione dell’ammortamento dei mutui ipotecari. Infatti, è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2012, senza maggiorazione di interessi, dell’ammortamento dei mutui ipotecari edilizi in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 20692 del 14 dicembre 2012.
Il mutuo ipotecario – A tal proposito, rammentiamo brevemente che il mutuo ipotecario è un finanziamento a medio – lungo termine la cui durata, in genere, va da un minimo di 5 anni a un massimo di 20 anni anche se per determinati prodotti potrebbe avere una durata superiore. Solitamente viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile, ma può servire anche per altre finalità (ad esempio: sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità). Il meccanismo funziona nel seguente modo: la banca consegna una somma di denaro al cliente che si impegna a rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso. Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Il cliente, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni così assunte, inoltre, conferisce normalmente in garanzia un immobile (che, eventualmente, può essere lo stesso per il cui acquisto o ristrutturazione è stato richiesto il mutuo medesimo) permettendo che la banca iscriva ipoteca su di esso. Nell’ipotesi che il cliente non riesca, per qualunque motivo, a restituire la somma ricevuta dalla banca, questa potrà procedere alla vendita dell’immobile ricevuto in ipoteca al fine di soddisfare il proprio credito.
La sospensione – A seguito degli eventi sismici verificatesi il 20 e 29 maggio 2012, è stata disposta la sospensione senza interessi fino al 30 settembre 2012 dell’ammortamento dei prestiti e dei mutui ipotecari erogati dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai soggetti che ne facciano richiesta, residenti nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012. Successivamente, con il messaggio n. 15664/2012, la citata sospensione è stata prorogata al 30 novembre 2012. Ora, considerato che le rate dei mutui ipotecari erogati dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali hanno cadenza semestrale, l’INPS ha disposto la proroga senza interessi fino al 31 dicembre 2012 dell’ammortamento dei mutui ipotecari edilizi erogati in favore dei soggetti che ne facciano richiesta, residenti nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012.