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Premessa – È arrivata l’ennesima proroga del termine per il versamento dei contributi sospesi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Infatti, a seguito della conversione in legge del D.L. n. 174/2012, recante “disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, il termine del 17 dicembre 2012 è stato differito al 20 dicembre 2012. A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 20489 pubblicato ieri sul proprio sito, confermando le indicazioni operative già fornite con il precedente messaggio n. 20135/2012.
Sisma – Com’è possibile ricordare, a seguito degli eventi sismici verificatisi in data 20 e 29 maggio 2012 nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, il D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, richiamando il Decreto del M.E.F. dell’1 giugno 2012, ha disposto la sospensione degli adempimenti contributivi e del versamento dei contributi correnti dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012 nei riguardi dei soggetti iscritti alle diverse gestioni e operanti nel territorio dei Comuni indicati nell’allegato al Decreto del MEF suindicato. Successivamente, la legge di conversione del D.L. n. 74/2012 ha prorogato il termine originario di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, stabilendone il differimento al 30 novembre 2012. Ora, la L. n. 213/2012 (di conversione al D.L. n. 174/2012 che disciplinava il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati) ha prorogato al 20 dicembre 2012 il termine per il versamento in un’unica soluzione dei contributi in commento, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Pagamento rateale – Da precisare, inoltre, che in alternativa è possibile presentare istanza di dilazione, secondo le regole generali, con aggravio quindi degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. Pertanto, ai datori di lavoro, committenti o associanti, tenuti al versamento entro la scadenza del 20 dicembre 2012 anche delle quote a carico di dipendenti, collaboratori o associati non trattenute nel periodo oggetto di sospensione, è data facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata.
Artigiani e commercianti – A integrazione del messaggio n. 20135/2012, l’INPS fornisce ulteriori istruzioni per il pagamento in forma rateale della contribuzione dovuta dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti. In particolare, viene chiarito che in caso di richiesta di rateazione, la sede dovrà acquisire la domanda di dilazione con la procedura H= GESTIONE DILAZIONI AMMINISTRATIVE (NON LA PROCEDURA G= GESTIONE DILAZIONI PER SOSPENSIONI COPNTRIBUTIVE) indicando come data domanda 20/12/2012. Le domande, pertanto, dovranno essere acquisite a partire dal giorno 20 dicembre 2012.