3 ottobre 2012

Sisma. Sospese le prestazioni INAIL

Le prestazioni assicurative e le sanzioni legate all’invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie sono state sospese dal 20.05.2012 al 31.12.2012
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Sono stati modificati i termini di sospensione del diritto alle prestazioni assicurative originariamente stabiliti dal D.L. n. 74/2012 a seguito degli eventi sismici verificatisi nello scorso mese di maggio nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Infatti, il termine è stato sospeso “dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012” e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Nel caso in cui, invece, abbia avuto inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Inoltre, nel suddetto periodo opera anche la sospensione, per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 si trovavano in uno dei Comuni coinvolti dal sisma, dell’applicazione delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi. A renderlo noto è l’INAIL con la nota n. 8764/2012, facendo seguito alle note della Direzione Centrale Rischi e alla nota n. 6162/2012 dell’Istituto assicuratore stesso.

Sospensione delle prestazioni assicurative – Sono stati sospesi dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012 i termini prescrizionali del diritto alle prestazioni assicurative relativo a soggetti che alla data del 20 maggio erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma. La ripresa è prevista per la fine del periodo di sospensione. A tal proposito l’INPS tiene a precisare che la sospensione dei termini si applichi anche agli istituti soggetti a termine di decadenza.

Sospensione delle sanzioni – Anche l'applicazione delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi è stata sospesa dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012. Ovviamente, il differimento si applica esclusivamente per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma.

La proroga
- Infine, occorre segnalare la proroga sino al 30 novembre 2012 degli adempimenti effettuati a carico dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti abilitati che abbiano eletto domicilio prima del 20 maggio 2012 nei Comuni individuati dal decreto del 1° giugno 2012, anche con riferimento agli adempimenti per conto di aziende e clienti non operanti nei territori colpiti dal sisma. Pertanto, anche l'applicazione delle relative sanzioni rimane sospesa fino alla predetta data.

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