I redditi da partecipazione in società di capitali non vanno assoggettati a contribuzione della Gestione Commercianti e Artigiani INPS. Lo ha chiarito la Corte di Appello dell’Aquila con due sentenze gemelle (nn. 752 e 774/2015 del 25/06/2015), smentendo quanto sostenuto dall’INPS con la Circolare n. 102/2003 e avallando la tesi da sempre sostenuta sia dai Consulenti del Lavoro che dai Dottori Commercialisti.
Con le suddette sentenze, in particolare, viene confermato che i soci di Srl sono tenuti a determinare i contributi INPS gestione Commercianti sulla sola quota di partecipazione riferibile al reddito della società a responsabilità limitata per cui i contribuenti hanno richiesto l’iscrizione in quanto soci lavoratori e non sul coacervo di tutte le quote di partecipazione in S.r.l., in quanto considerate redditi di capitale e non d’impresa.
“Queste due sentenze – spiega Vito Jacono, consigliere nazionale dei commercialisti delegato all'area lavoro - confermano le conclusioni a cui era giunto un studio redatto nei mesi scorsi dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti con il contributo della Fondazione Nazionale dei commercialisti, i cui contenuti avevamo illustrato alla direzione centrale entrate INPS. Ora il nostro auspicio è che l’INPS possa rivedere la propria circolare n. 102 del 2003, in modo tale da evitare dell’inutile contenzioso. Nel frattempo chiediamo che vengano sospese tutte le richieste di pagamento di contributi INPS gestione commercianti riferibili alle sopra descritte posizioni ed emesse a seguito di verifiche fatte dall’Istituto”.
Le sentenze - Secondo la Corte “pur se l'articolo 3-bis dl 384/1992 fa riferimento alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini lrpef, occorre, tuttavia, tenere conto che il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un'attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito corrispondente nell'imponibile contributivo”.
Ne deriva, dunque, “che il concetto di totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini lrpef deve essere riferito esclusivamente all'impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l'assicurato è iscritto nella relativa gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre fonti di reddito da partecipazione”.
Le conseguenze – E ora? Che succederà a tutti quei soci finora ingiustamente assoggettati alla contribuzione INPS? Ebbene, il primo passo per il CNDCEC e il CNO dei CdL è quello di rivedere la Circolare n. 103 del 2003 dell’INPS, in modo tale da fornire le opportune disposizioni alle sedi provinciali per annullare in autotutela le richieste di contributi calcolati sui redditi da partecipazione a società di capitali, quali le Srl, evitando un inutile e dispendioso contenzioso giudiziario.
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