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Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 36/2012, chiarisce che la sanzione amministrativa che va da 250 euro a 1.250 euro, nell’ipotesi di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione periodica di contratti di somministrazione, opera qualora la comunicazione in questione non venga effettuata entro il termine del 31 gennaio ovvero entro il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato.
Il quesito – La Federalberghi ha avanzato richiesta di interpello in merito all’applicabilità del regime sanzionatorio di cui all’art. 18, c. 3, D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dall’art. 3, D.Lgs. n. 24/2012 (sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.250 euro), nell’ipotesi di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione periodica di contratti di somministrazione.
La comunicazione – Dapprima, il Ministero del Lavoro rammenta che sussiste l’obbligo da parte dell’utilizzatore di comunicare “alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale [...] b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati”.
La sanzione – Qualora non si rispetti la norma su citata, ossia nell’ipotesi di mancato o non corretto assolvimento del suddetto obbligo, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 18, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 276/2003, pari a un importo da € 250 a € 1.250, sempre che l’adempimento non sia espletato entro il 31 gennaio di ogni anno in relazione ai contratti sottoscritti l’anno precedente.
Risposta del M.L.P.S. – Posto quanto sopra, il Ministero del Lavoro non esclude che la contrattazione collettiva possa individuare un termine che vada oltre quello del 31 gennaio; in tal caso, la disposizione contrattuale opererà quale “scriminante” ai fini della applicazione del regime sanzionatorio indicato. Da ciò consegue la possibilità di applicare la sanzione amministrativa qualora la comunicazione in questione non venga effettuata entro il termine del 31 gennaio ovvero entro il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato.