Premessa – Stop alla “maxi sanzione” per lavoro nero in caso di somministrazione irregolare o distacco illecito. A essere esclusi sono anche le altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. Il chiarimento è arrivato per mezzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (interpello n. 27/2014), precisando che in tali ipotesi esiste comunque una “tracciabilità” del rapporto di lavoro che esclude il ricorso al regime sanzionatorio per lavoro nero.
Il quesito – La Confimi Impresa ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione delle norme riguardanti le ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco illecito (artt. 27, c. 2 e 30, c. 4-bis del D.Lgs. n. 276/2003). In particolare, è stato chiesto se nei suddetti casi possa verificarsi la fattispecie del “lavoro nero” ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio della maxi sanzione (L. n. 183/2010), con conseguente adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008).
Somministrazione e distacco irregolare – Prima di rispondere al quesito posto, il Ministero del Welfare fa un breve excursus normativo in materia di appalto e distacco illecito, chiarendo che qualora siano privi dei requisiti previsti dalla legge, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (art. 18, c. 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003). Se invece manca la forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore; mentre, in caso di distacco illecito, “il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo” (art. 30, c. 4-bis, D.Lgs. n. 276/2003). In base a quest’ultimo disposto normativo, la circostanza che il lavoratore sia considerato dipendente dell'effettivo utilizzatore della prestazione non è sempre “automatica”, potendo dipendere dall'iniziativa del primo di ricorrere al giudice. È possibile, quindi, che l’effettivo utilizzatore potrebbe essere considerato a tutti gli effetti il datore di lavoro del personale utilizzato in forza di una somministrazione irregolare o di un distacco illecito con la conseguenza, in entrambi i casi, che “tutti gli atti compiuti dal [somministratore–distaccante] per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”.
Risposta MLPS – La risposta ministeriale è negativa. Infatti, in caso di somministrazione irregolare o distacco illecito è esclusa “in radice” la possibile applicazione delle sanzioni per lavoro “nero” e delle altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. L’orientamento ministeriale è supportato dal fatto che in entrambi i casi (somministrazione irregolare o distacco illecito), trattandosi di fattispecie autonome del tutto distinte, si presuppone che l’utilizzazione dei lavoratori sia avvenuta in forza di un accordo tra somministrante/distaccante e utilizzatore. Tale elemento, verificabile in ragione della esistenza di adempimenti retributivi e contributivi in capo al somministratore/distaccante, fa capire che si applica una specifica disciplina sanzionatoria in quanto il bene giuridico tutelato è chiaramente diverso da quello presieduto dalle sanzioni per lavoro “nero” o da quelle legate alla assenza di adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. In tali ipotesi esiste, infatti, una “tracciabilità” circa l’esistenza di un rapporto di lavoro ed i connessi adempimenti retributivi e contributivi che, pur facendo capo a un datore di lavoro che non è l’effettivo utilizzatore delle prestazioni, certamente inducono a ritenere tali comportamenti meno lesivi rispetto a chi ricorre al lavoro “nero” tout court. In definitiva, ciò porta alla conseguenza dell’impossibilità di applicare sia le sanzioni per somministrazione e distacco illecito sia le sanzioni amministrative per lavoro “nero” o legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro o del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
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