16 febbraio 2015

Sostegno al reddito. Chiarimenti INPS sul prolungamento

Il prolungamento potrà essere corrisposto per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2014

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’INPS, con il messaggio n. 1094/2015, ha fornito utili precisazioni in merito alla durata dell’intervento di tutela del reddito di cui all’art. 12, c. 5 del D.L. n. 78/2010 (c.d. salvaguardia), in favore dei lavoratori che non rientrano nel contingente delle 10.000 unità. In particolare, è stato specificato che il prolungamento in parola è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, vigenti prima dell’entrata in vigore della L. n. 122/2010, e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall’articolo 12 della medesima legge.

Condizione necessaria è che il predetto prolungamento deve avere inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 e potrà essere corrisposto per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2014.

D.I. n. 85708/2014 – In particolare, stiamo parlando del Decreto Interministeriale (MLPS-MEF) n. 85708 del 24 ottobre 2014 che ha previsto il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori che nell’anno 2014 non rientrano nel contingente delle 10.000 unità di cui all’art. 12, c. 5 del D.L. n. 78/2010 (c.d. salvaguardia).

A tal fine, sono stati dedicati 62.697.643 euro posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Destinatari – I destinatari del beneficio sono: i lavoratori collocati in mobilità ordinaria; i lavoratori collocati in mobilità lunga e i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore. Nel dettaglio, i requisiti previsti per il pagamento del sostegno del reddito in parola, sia dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria che dei lavoratori in mobilità lunga o ultracinquantenni, sono stati individuati sulla base delle seguenti condizioni:
• data di licenziamento compresa nel periodo dal 31 ottobre 2008 al 30 aprile 2010;
• data di decorrenza della pensione calcolata considerando le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, compresa nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
• presenza di domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto legge;
• assenza di cause ostative alla erogazione della prestazione di prolungamento di sostegno al reddito quali la ripresa dell’attività lavorativa.

Mentre per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà, il prolungamento del sostegno al reddito è ammesso a condizione che:
• siano titolari di assegno straordinario con decorrenza compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010;
• la decorrenza della pensione, sulla base delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, sia compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
• abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010;
• non abbiano intrapreso nuova attività di lavoro.

Importo - Per quanto riguarda l’importo spettante per il prolungamento del sostegno al reddito, esso si differenzia in base alle categorie di lavoratori a cui è destinato. In particolare, per i lavoratori in mobilità ordinaria o lunga nonché per i lavoratori ultracinquantenni, l’importo è pari a quello dell’indennità di mobilità in godimento. Mentre per i titolari di prestazione a carico dei Fondi di solidarietà, l’importo spettante per il prolungamento è pari all’importo mensile dell’assegno straordinario finanziato dall’azienda esodante, escluso il rateo di tredicesima.
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