30 ottobre 2014

Stabilità 2015. Il bonus bebè cambia pelle

Agevolati per tre anni i neonati o adottati nel periodo “1° gennaio 2015-31 dicembre 2017”

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Importante sostegno in arrivo per le famiglie italiane. Infatti, all’art. 12 del testo del Ddl Stabilità 2015 è possibile riscontrare l’introduzione dell’ormai noto “bonus bebè”, che da quest’anno cambia la sua formulazione originaria. Infatti, la norma rispetto agli anni precedenti risulta più dettagliata, nel senso che non è più prevista l’istituzione di un generico Fondo da destinare a misure da definire. Vediamoli nel dettaglio.

Nuovo bonus bebè – Il “bonus bebè”, che ha l’obiettivo di incentivare la natalità e contribuire alle spese che le famiglie devono sostenere per il mantenimento del proprio figlio, vale 960 euro su base annua i quali verranno erogati mensilmente a decorrere dalla data di nascita o adozione del bimbo e per una durata di tre anni dalla nascita o adozione del bimbo stesso. L’agevolazione scatta dal 1° gennaio 2015 e vale fino al 31 dicembre 2017.

Soggetti interessati – L’incentivo, in particolare, è erogato in favore dei figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 residenti in Italia.

Limite reddituale – Tuttavia, è previsto un limite reddituale oltre il quale l’assegno non opera. Infatti, la norma dispone che l’agevolazione può essere erogato a condizione che il reddito conseguito dal nucleo familiare del bimbo nell’anno solare precedente alla sua nascita - determinato in base alle disposizioni dell’art. 2.9 del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88 - non superi 90.000 euro. Tale limite reddituale non opera nel caso di nati o adottati di quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare.

Aspetti fiscali – Sul fronte fiscale, è possibile notare come la norma precisa che l’assegno non concorre né alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR ai fini dell’IRPEF né alla verifica del reddito complessivo ai fini della valutazione circa la fruibilità del c.d. “bonus 80 euro” introdotto dal D.L. n. 66/14 e confermato a regime proprio dal DDL in commento.

La richiesta – L’assegno va richiesto all’INPS che provvede al monitoraggio delle istanze pervenute, inviando relazioni mensili al MEF e MLPS. Nel caso in cui, in sede di attuazione si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa, sarà emanato un decreto del MEF, di concerto con il MLPS e con il Ministro della salute volto a rideterminare l’importo annuo di 960 euro ed il limite reddituale.

Risorse finanziarie –
A tal fine, il Governo ha dedicato ben 3.642 milioni di euro per il periodo 2015-2020, ripartiti nel seguente modo: 202 milioni di euro per l’anno 2015; 607 milioni di euro per l’anno 2016; 1.012 milioni di euro per l’anno 2017; 1.012 milioni di euro per l’anno 2018; 607 milioni di euro per l’anno 2019 e 202 milioni di euro per l’anno 2020.
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