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Premessa - L'INPS fa il punto sulle novità legislative in materia previdenziale, introdotte dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 164 del 16 luglio 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (INPS, messaggio n. 16032 del 5 agosto 2011).
Le novità più significative - Su tali misure, peraltro, potrebbe incidere l'ulteriore intervento programmato per l'anticipazione degli effetti della manovra. Fra le novità più significative, l'INPS evidenzia che:
- Rivalutazione delle pensioni (co. 3, art. 18): per il biennio 2012/2013, la rivalutazione automatica, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non è concessa ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo di pensione INPS, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dal menzionato articolo 34, comma 1, della legge n. 488/1998, nella misura del 70%.
Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica sulla base della normativa vigente, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- Pensioni ai superstiti (co. 5, art. 18): con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, è stata stabilita una riduzione dell’aliquota percentuale della pensione a favore del coniuge superstite di assicurato e pensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata, rispetto alla disciplina generale, “nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni”. La riduzione è stata stabilita nella misura pari al 10% “in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci”: nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata;
- Contributo di perequazione (co. 22-bis, art. 18): a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, è stato istituito un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui. Il contributo di perequazione è pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10% per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del Dpr 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette;
- Posticipo decorrenza trattamento pensionistico (co. 22-ter, art. 18): i soggetti che maturano i prescritti requisiti (40 anni di contribuzione) nell’anno 2012 per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica potranno accedere al predetto trattamento con un mese di posticipo rispetto alle regole previgenti.
Il posticipo sarà pari a due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014.