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Premessa. Bloccate le domande di indennità di disoccupazione agricola a seguito di accertamenti sul possesso di partita IVA o iscrizione ad altra Cassa o altro Ente previdenziale. Lo chiarisce l’I.N.P.S. con il messaggio n. 18713 del 3 ottobre 2011, fornendo le prime istruzioni in merito.
L’istruttoria. L’I.N.P.S. chiarisce che, per le domande di indennità di disoccupazione agricola, si deve procedere con un’istruttoria ben precisa, mirata alla quantificazione dell’eventuale attività lavorativa autonoma svolta (agricola e non agricola) allo scopo sia di valutare la prevalenza di lavoro autonomo rispetto al lavoro dipendente sia di quantificare il numero complessivo delle giornate lavorative (in proprio o alle dipendenze, in settore agricolo o extra-agricola) da dettare dal parametro di riferimento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
I soggetti interessati dal blocco. Al fine di facilitare l’attività istruttoria delle Strutture territoriali, sono state fornite alle stesse, per il tramite delle competenti Direzioni regionali, le liste dei soggetti interessati dal blocco, distinte per:
• liste di soggetti che, nel corso del 2010, sono risultati essere associati a vario titolo ad una o più imprese, e/o abbiano effettuato versamenti con modello F24, sui quali svolgere accertamenti;
• liste dei soggetti con partita IVA inattiva (ossia che dagli accertamenti presso Camere di Commercio e archivio pagamenti F24 sono risultati non collegati ad alcuna impresa né a versamenti con modello F24) per i quali procedere allo sblocco e alla definizione della domanda;
• liste dei soggetti con versamenti F24 (con dettaglio del numero dei versamenti e saldo della sezione erario) con istruzione di verificare se il motivo del pagamento effettuato sia indicativo di attività autonoma.
Ulteriori precisazioni. Poiché sono state definite poco più della metà delle domande bloccate, l’I.N.P.S. nel messaggio in commento, fornisce ulteriori precisazioni in merito. Si ribadisce, innanzitutto, che la valutazione circa l'entità del lavoro autonomo svolto dai soggetti interessati all’accertamento deve essere effettuata dalle competenti Unità organizzative territoriali che si occupano di lavoro autonomo agricolo e non agricolo, alle quali, pertanto, deve essere inoltrata la eventuale documentazione consegnata dagli interessati a corredo della domanda di disoccupazione agricola. Inoltre, qualora vi siano fondati motivi di ritenere, sulla base delle informazioni contenute nelle liste sopra citate, che il richiedente svolga prevalentemente attività autonoma, l’operatore incaricato alla definizione delle domande di disoccupazione agricola deve procedere a respingere la domanda. Infine, si precisa che il controllo massivo effettuato ha dato adito al blocco anche delle domande dei soggetti regolarmente iscritti in una delle gestioni autonome. Tali domande possono essere istruite e definite come di consueto, poiché, come è noto, la procedura di liquidazione delle domande di disoccupazione agricola preleva in automatico la presenza di attività autonoma segnalando all’operatore la necessità di inserire i dati relativi alla durata della medesima.