Premessa – Cambiano le regole sui permessi di soggiorno. Infatti, dal 6 aprile 2014, entreranno in vigore le nuove norme introdotte dal D.Lgs. n. 40/2014, che introducono una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini stranieri di soggiornare e lavorare nel territorio di uno stato membro, nonché di godere di analoghi diritti riconosciuti ai lavoratori nazionali (condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza sociale ecc.).
Permesso unico - La suddetta norma, nel recepire la direttiva 2011/98/UE, modifica la modulistica introducendo la dizione “permesso unico lavoro” sui permessi di soggiorno che consentono lo svolgimento di attività lavorativa, a eccezione: dei permessi lungo soggiornanti; di quelli rilasciati per motivi umanitari; per status di rifugiato e di protezione sussidiaria; per studio; per lavoro stagionale; per lavoro autonomo e per talune categorie particolari per le quali è previsto l'ingresso al di fuori del meccanismo dei flussi programmati nonostante consentano, comunque, lo svolgimento di attività lavorativa. Nel permesso unico a favore dello straniero, inoltre, viene introdotto il diritto a sapere sulle opportunità (cioè i diritti) conferitegli dal permesso.
Nuovi termini – Altra novità importante riguarda i termini per il rilascio del permesso di soggiorno. Infatti, si passa da 20/40 giorni a 60 giorni, sia per quello emesso da parte della questura che per il nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione.
Rinnovo del permesso – Inoltre, viene abrogato l'obbligo della stipula del contratto di soggiorno all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, recependo così l'indirizzo amministrativo fornito dal ministero del lavoro (nota prot. n. 8827/2011) che già aveva ritenuto superato quell'obbligo attraverso la compilazione degli appositi riquadri del modello Unificato-Lav di comunicazione obbligatoria di assunzione o, per lavoro domestico, nella comunicazione all'Inps.
Trasporto pubblico – Infine, viene eliminata la disposizione che prevede il requisito della cittadinanza italiana per i lavoratori delle imprese dei settori autoferrontranvieri e del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata