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Premessa – Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è compatibile, sia nei rapporti di lavoro subordinato sia nelle co.co.pro, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all’esercizio del potere direttivo ed eventualmente di quello disciplinare. È questo in sostanza il principio contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione del 2 maggio 2012, n. 6643.
La vicenda – Nello specifico, la vicenda trae origine da un lavoratore che rivendica un rapporto di lavoro di natura subordinata in luogo di un contratto di co.co.pro., che ad avviso del dipendente risulta fittizio. Per questo motivo, quest’ultimo chiede la corresponsione degli importi dovuti a titolo di retribuzione, tredicesima, quattordicesima, ferie e trattamento di fine rapporto, oltre che alla reintegrazione nel posto di lavoro ovvero, in subordine, al pagamento dell'importo pattuito quale compenso per il periodo 1.3.2005-14.2.2006, oltre al rimborso delle spese di trasferta e all'indennità di mancato preavviso.La Corte d’Appello, però, aveva respinto l’istanza del lavoratore, ritenendo che quest’ultimo non avesse provato di avere prestato la propria attività lavorativa in regime di subordinazione. Infatti, è emerso che il rapporto si era svolto secondo le previsioni contrattuali, in quanto il collaboratore ha espletato l’attività di supporto operativo e commerciale per la realizzazione del progetto. Il lavoratore resisteva con ulteriore ricorso in Cassazione, ma anche in tal caso viene dato torto al ricorrente.
La sentenza –In primis, i giudici precisano che ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, costituisce requisito fondamentale il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tuttavia, tale vincolo va concretamente apprezzato con riferimento alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante possa essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo. Inoltre, è stato precisato che lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è compatibile con ambedue le suddette tipologie di lavoro, per cui, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato, assume rilievo solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all’esercizio del potere direttivo ed eventualmente di quello disciplinare. Gli altri elementi invece quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva; mentre la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto può essere rilevante, ma certamente non è determinante.