12 marzo 2013

Super redditi. Contributo di solidarietà in scadenza

Il 16 marzo 2013 scade il termine per il versamento, a cura dei sostituti d'imposta, del contributo di solidarietà dovuto sui redditi superiori ai € 300.000
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – A breve scade il versamento del contributo di solidarietà introdotto con la seconda manovra estiva (art. 2, c. 2, del D.L. n. 138/2011). Infatti, i sostituti d'imposta che hanno effettuato la trattenuta del contributo di solidarietà in occasione del conguaglio di fine anno di febbraio devono procedere al versamento entro il prossimo 16 marzo.

Seconda manovra estiva – Il D.L. n. 138/11 (manovra bis) introduce un prelievo (c.d. “contributo di solidarietà”) da applicare su quei redditi superiori ai 300.000 euro lordi annui, nella misura del 3% (esclusivamente sulla parte eccedente il predetto importo). Il reddito di riferimento è quello complessivo e il prelievo è deducibile ai fini dell’Irpef. Il contributo in questione è dovuto per il triennio “1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013”.

La trattenuta - Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il contributo di solidarietà è determinato dai sostituti d'imposta, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio di fine anno ed è versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute.

I destinatari – I destinatari del contributo sono tutti i soggetti percettori di uno dei seguenti redditi che vanno a comporre il reddito complessivo: redditi fondiari (terreni, fabbricati, tranne la prima casa); redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente (pubblico, privato o anche parasubordinato); redditi di lavoro autonomo (professionisti); reddito d’impresa (come impresa individuale o socio in società di trasparenza fiscale); redditi diversi (quelli da lavoro occasionale).

Redditi esclusi – Non sono soggetti al prelievo: i redditi dei dipendenti statali, anche dirigenti, già sottoposti al prelievo ex lege n. 122/2010; le pensioni d’oro a cui si applica il contributo di perequazione della Legge n. 111/2011.

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