Il Tfr debutta ufficialmente nelle buste paga degli italiani. Infatti, sarà
maggio il primo mese utile per la liquidazione della quota integrativa della retribuzione (meglio conosciuta come “
Qu.I.R”), se la domanda verrà presentata al datore di lavoro
entro il 30 aprile 2015.
Tale termine vale per tutte quelle aziende che decidono di non ricorrere ai finanziamenti agevolati stabiliti nell’Accordo-quadro stipulato il 20 marzo 2015. In caso contrario, la Qu.I.R. sarà corrisposta dal
quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, vale a dire nel mese di agosto se la domanda verrà presentata entro fine mese.
Il modello da compilare e presentare al datore di lavoro è quello allegato al Dpcm 20 febbraio 2015, n. 29. Copia della predetta istanza ovvero attestazione di ricevimento della medesima in formato elettronico
è rilasciata al lavoratore a titolo di ricevuta.
A darne notizia è stato l’INPS con la circolare n. 82/2015.
Tfr in busta paga – La novità deriva dall’ultima Manovra Finanziaria (art. 1, co. 26-34 della L. n. 190/2015), che ha previsto per i lavoratori appartenenti al settore privato la possibilità di poter anticipare il proprio trattamento di fine rapporto mensilmente in busta paga. La misura, introdotta in via sperimentale, vale per un triennio, ossia
dal 1° marzo 2015 fino al 30 giugno 2018 (40 mesi in tutto). Mentre il TFR maturando, cioè quello che va in busta paga, dipende dal momento in cui si fa la scelta. Quindi, niente da fare per il TFR maturato ante 1° marzo 2015, il quale non potrà essere monetizzato e dovrà essere lasciato in azienda oppure destinato in un fondo di previdenza complementare.
Come si è più volte detto, la scelta, se effettuata, non può più essere revocata e resterà operativa fino al 30 giugno 2018.
Requisiti – Affinché il lavoratore abbia diritto alla Qu.I.R. è necessario che il lavoratore maturi un’anzianità di servizio di
almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro. Tale periodo si azzera, con la conseguenza che la pregressa istanza finalizzata alla liquidazione della Qu.I.R. diviene inefficace, qualora si configuri una successione di rapporti di lavoro in capo al lavoratore. In tali casi, non rientrano quelle fattispecie in cui, pur mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità (es. cessione del contratto di lavoro in forma individuale ai sensi dell’art. 1406 c.c., nonché alle variazioni di datore di lavoro per effetto delle operazioni di cessione d’azienda o di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.).
Inoltre, non rilevano ai fini dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto alla liquidazione della Qu.I.R.:
• i periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle previste dall’art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio);
• i periodi che non prevedano la maturazione del TFR (es. lavoratori in aspettativa non retribuita).
Fondo agevolato - L’accordo-quadro stipulato il 20 marzo 2015 ha previsto la possibilità per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e, al contempo, non siano tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, di poter accedere a un apposito finanziamento. Sul punto, l’INPS chiarisce che il requisito occupazionale deve essere calcolato tenendo conto della media annuale dei lavoratori in forza nel 2014. Nel calcolo, in particolare, rientrano tutte le tipologie di lavoratori subordinati; mentre i lavoratori part-time vanno calcolati in proporzione all’orario svolto. Per quanto riguarda, invece, i datori che hanno iniziato l’attività nel corso del 2015 ovvero negli anni successivi, la media si calcola con riferimento all’anno civile di inizio attività.
Domanda di certificazione - Per poter accedere al finanziamento, i datori di lavoro hanno l’obbligo di richiedere all’INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l’attivazione del finanziamento stesso. Tale domanda deve essere inoltrata avvalendosi del modulo di istanza on-line “
Qu.I.R.”, disponibile all’interno dell’applicazione “
DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”.
Entro 30 giorni dalla data della richiesta, l’INPS, ove ne ricorrano le condizioni, rilascia una certificazione con esito positivo in capo alla posizione contributiva (matricola) del datore di lavoro laddove sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
• numero di addetti inferiore a 50 unità nell’anno civile precedente a quello dell’istanza;
• insussistenza dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria;
• assenza di provvedimenti di integrazione salariale straordinaria ovvero in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa.
A questo punto, il datore di lavoro può accedere al finanziamento, stipulando il relativo contratto con la banca aderente all’Accordo-quadro.
La banca, dal canto suo, deve comunicare tempestivamente all’INPS l’avvenuta concessione del finanziamento e la relativa decorrenza.
Il triangolo di comunicazioni si conclude con l’INPS che, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza della maturazione della Qu.I.R., certifica all’intermediario che ha concesso il finanziamento la misura della Qu.I.R. da finanziare.