22 maggio 2013

TFS. Chiarimenti sui termini di pagamento

Si applica il termine ordinario di 24 mesi per i pagamenti dei TFS del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il TFS del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso segue il termine di pagamento ordinario di 24 mesi, in tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 8299 di ieri, a seguito di numerose richieste di chiarimenti in merito ai corretti termini di pagamento da applicare ai TFS spettanti al personale in commento che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti.

Termine di pagamento – Dunque, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i TFS relativi alle cessazioni: con un’età di almeno 57 anni e tre mesi e un’anzianità contributiva di 35 anni; con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.

Termine di sei mesi - In caso contrario, ossia qualora l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi. Termine che vale anche per gli iscritti che abbiano raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’80% della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi (per le cessazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo. Si chiarisce, infine, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’80% della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento. Di conseguenza, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sempre che i 53 anni e tre mesi (per le cessazioni che avvengono nell’intervallo di tempo sopra evidenziato) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.

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