Premessa – I termini di pagamento dei Tfs e Tfr in favore dei dipendenti pubblici tengono conto, in assenza di deroghe alla disciplina generale, della causa e della data di cessazione dal servizio. Infatti, se per esempio la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto a pensione sono intervenuti dopo il 31 dicembre 2011 e prima del raggiungimento del limite di età ordinamentale, la prestazione non può essere messa in pagamento prima di 24 mesi, nulla rilevando la circostanza che il pensionamento è avvenuto con 40 anni di anzianità contributiva. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 8680/2014 fornendo utili precisazioni in merito ai termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr dei dipendenti pubblici interessati dalle salvaguardie per l’accesso al pensionamento in base alle regole previgenti alla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011).
Termini di pagamento Tfs e Tfr - L’istituto previdenziale è stato chiamato a rispondere in merito ai termini di pagamento da applicare ai Tfs e Tfr di dipendenti pubblici che cessano dal servizio accedendo al sistema previdenziale pre Riforma Monti-Fornero (art. 24 del D.L. n. 201/2011). Per questi ultimi, che cessano dal servizio dopo aver usufruito di un periodo di esonero, è stato sottolineato che i criteri di applicazione dei termini di pagamento di entrambi i trattamenti in commento, nonché la modalità del pagamento rateale, seguono la normativa vigente in materia, a meno che gli interessati non possano fruire della disciplina derogatoria presente nella Legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 485 della L. n. 147/2013). Tale orientamento è spiegato dal fatto che la salvaguardia posta dalla manovra “Salva Italia”, e da successive norme per le diverse categorie di lavoratori, consistendo nella conservazione delle regole di accesso alla pensione precedenti il 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della Riforma “Monti-Fornero”), non ha alcun effetto diretto sui termini e le modalità di pagamento dei Tfs e Tfr. Analogo discorso va fatto per i lavoratori che hanno usufruito del congedo per assistenza a congiunti portatori di handicap (art. 42, c. 5, del D.Lgs. n. 151/2001) o dei permessi (art. 33, c. 3, della L. n. 104/1992), e dei beneficiari delle salvaguardie previste dal più volte citato D.L. n. 201/2011 e da norme a questo successive.
Risoluzione unilaterale – Al riguardo, interessanti chiarimenti sono stati dedicati anche in merito ai termini di pagamento applicabili al personale il cui rapporto di lavoro con l’amministrazione di appartenenza è risolto unilateralmente dalla stessa al raggiungimento dei requisiti di accesso per la pensione anticipata. In via preliminare, l’Istituto previdenziale rammenta che le P.A. possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale di cui all’art. 24, c. 10 della L. n. 214/2011. Ne deriva che le risoluzioni unilaterali operate prima del raggiungimento dell’età anagrafica che evita le riduzioni del trattamento pensionistico sono illegittime e, in ogni caso, devono essere considerate alla stregua di licenziamenti non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 72, c. 11, del D.L. n. 112/2008, ovvero di dimissioni, con conseguente applicazione del termine di pagamento ordinario di 24 mesi.
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