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Premessa – Alla luce del nuovo regime pensionistico, che ha riformato radicalmente tempi e modi di accesso ai trattamenti pensionistici, l’INPS ha pensato bene di fornire ulteriori chiarimenti sugli effetti pensionistici e sui termini di pagamento del T.F.S. e T.F.R. del personale iscritto all’ex gestione INPDAP. A tal proposito, già con la circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, era stato previsto che i dipendenti potevano collocarsi a riposo qualora avessero raggiunto il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (in genere fissato a 65 anni di età) e che nell’anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità contributiva (40 anni) o della "quota" (somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva) o comunque dei requisiti previsti per la pensione (es. lavoratrice iscritta alle casse gestite dall’ex INPDAP che al 31.12.2011 abbia 61 anni di età e sia già in possesso del requisito contributivo minimo previsto a quella data per la pensione di vecchiaia). Lo precisa l’INPS con il messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012.
Media ponderata –Nel caso in cui il personale dipendente delle P.A. iscritto alla CPDEL (Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali) e alla CPI (Cassa per le Pensioni agli Insegnanti d’asilo e di scuole parificate) abbia superato il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti, si applica la c.d. “media ponderata” per calcolare l’ammontare dell’assegno pensionistico. Detta disposizione prevede chenei casi di continuazione d’iscrizione per periodi inferiori ai cinque anni, e qualora la retribuzione annua contributiva spettante alla data di effettiva cessazione risulti superiore a quella riferibile alla data in cui sarebbe dovuta avvenire la risoluzione del rapporto per raggiunti limiti di età, ai fini della determinazione della c.d. “quota A” del trattamento di quiescenza, si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell’ultimo quinquennio di servizio tra le due retribuzioni relative ai due momenti temporali sopra individuati.
Dirigenti medici de SSN –Tuttavia, il suddetto criterio non si applica per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN, in quanto raggiungono il pensionamento al compimento del 65° anno di età oppure al maturare del 40° anno di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età.
Il sistema contributivo –Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stato introdotto il sistema contributivo pro rata per tutti, il quale ha di fatto cancellato il concetto di massima anzianità contributiva,in quanto le anzianità maturate dalla stessa data troveranno comunque, con il sistema contributivo, una valorizzazione ai fini pensionistici, anche per coloro che al 31 dicembre 2011 erano in possesso di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni.
T.F.S. e T.F.R. –Venendo ai termini di pagamento del TFS e del TFR, l’INPS effettua un distinguo fra chi percepisce il trattamento per raggiungimento del limite di età e chi per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. I primi riceveranno il trattamento in questione al sesto mese dopo la collocazione a risposo. Nel caso in cui l’interessato abbia maturato il requisito pensionistico entro il 12 agosto 2011 (ovvero entro il 31 dicembre 2011 se dipendente dalla scuola o dalle istituzioni del comparto AFAM)il termine di pagamento è di 105 giorni. Infine, in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, il trattamento non verrà corrisposto prima di 6 mesi dal collocamento a riposo.