Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa – Le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere hanno tempo fino al 10 aprile 2013 per regolarizzare, senza aggravio di sanzioni e di interessi, la posizione assicurativa e contributiva dei Direttori Generali, dei Direttori Amministrativi e dei Direttori Sanitari. Il versamento, in particolare, va effettuato presso la Gestione ex INPDAP – INADEL, del differenziale contributivo corrispondente alla differenza tra la contribuzione ai fini del TFS/TFR, già versata sull’imponibile virtuale e quella calcolata sulla retribuzione contributiva utile corrisposta, nei limiti del massimale (pari a 175.265 euro per l’anno 2012), secondo le aliquote previste ai sensi dell’art. 11 della L. n. 152/68 (6,10% della retribuzione annua considerata in ragione dell’80%, ripartito nella misura del 3,60% a carico del datore di lavoro e del 2,50% a carico del dipendente). A precisarlo è l’INPS con la circolare n. 8/2013, attenendosi all’indirizzo interpretativo della giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale (sentenza n. 119/2012) risultando, di conseguenza, superata ogni diversa indicazione precedentemente impartita.
Denunce mensili – Ai fini della compilazione del flusso Uniemens (Lista PosPA), l’Amministrazione deve compilare per i dipendenti pubblici l’apposito codice di sospensione con il quadro “E0” o “V1” (causale 2 o 5) relativo all’ultimo periodo denunciato antecedente alla data di collocamento in aspettativa. Mentre le strutture sanitarie, per i predetti dipendenti, collocati in aspettativa, a cui è stato affidato l’incarico di Direttore generale, amministrativo o sanitario, sono tenute a trasmettere le denunce mensili contributive, indicando i propri dati in riferimento all’elemento azienda, ente di appartenenza, sede di servizio e valorizzando, eventualmente, la sezione “Altro Ente Versante” per i contributi versati direttamente dall’Amministrazione di appartenenza.
Regolarizzazione contributiva - Per quanto riguarda la regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi, bisogna distinguere a secondo se i periodi da regolarizzare siano antecedenti al 2005, ovvero successivi. Nel primo caso, l’aggiornamento della posizione assicurativa e la regolarizzazione contributiva del personale ancora in servizio, anche nell’ipotesi in cui il personale sia rientrato nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, la Struttura sanitaria presso la quale l’interessato ha prestato o presta servizio come Direttore generale, sanitario o amministrativo, deve inviare dei quadri V1, casuale 7, per ciascun periodo di riferimento, valorizzando, se già disponibili, l’elemento “CodiceMotivoUtilizzo” con il codice “regolarizzazione da circolare” e l’elemento “DescrizioneMotivoUtilizzo”. Nel secondo caso, ossia per incarichi espletati nel periodo intercorrente tra il 1999 e il 2005, le Sedi ex INPDAP dovranno acquisire dalle Strutture sanitarie i dati riepilogativi, distinti per anno, delle retribuzioni contributive utili, nei limiti del massimale e il valore dei corrispondenti elementi da inserire nella posizione assicurativa. In particolare, gli imponibili discendenti dalle retribuzioni contributive utili dovranno essere confrontati con quelli virtuali, acquisiti dalle amministrazioni di provenienza, al fine di ricavarne il differenziale contributivo da corrispondere all’INPS.